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Accertamento per trasparenza al socio: efficacia del giudicato favorevole alla società

16 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’annullamento dell’avviso di accertamento o la riduzione della pretesa creditoria nei confronti della società di persone, comporta l’annullamento o la corrispondente diminuzione della pretesa fiscale anche della cartella di pagamento emessa nei confronti del socio illimitatamente responsabile. A tal fine la sentenza favorevole alla società spiega efficacia nei confronti dei soci solo se passata in giudicato (Ordinanza 14 aprile 2021, n. 9860).

La controversia riguarda l’impugnazione della cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento non impugnato, ricevuto dal contribuente in qualità di socio a seguito di attribuzione per trasparenza del maggior reddito accertato nei confronti della società di persone partecipata all’esito di indagini bancarie in cui sono emerse movimentazioni finanziarie non giustificate.
I giudici tributari hanno parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo una riduzione del maggior reddito attribuito, sul presupposto di una corrispondente decisione favorevole nel giudizio riguardante la società a cui il socio ha partecipato in qualità di litisconsorte necessario.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate che ha eccepito:
– l’inammissibilità del ricorso avverso la cartella esattoriale il cui prodromico avviso di accertamento non era stato impugnato dal contribuente;
– l’inefficacia della sentenza favorevole alla società partecipata in assenza del passaggio in giudicato.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari accogliendo parzialmente i motivi del ricorso erariale.
In merito all’impugnabilità della cartella di pagamento, la Suprema Corte ha osservato che in materia di società di persone, allorquando viene contestata la distribuzione al socio del reddito non dichiarato, il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve essere inteso nel senso che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all’Ufficio (nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato.
Per quanto riguarda l’efficacia della sentenza favorevole alla società partecipata, la Corte Suprema ha affermato che solo la sentenza passata in giudicato in ordine all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di persone spiega efficacia anche nei confronti dei soci che, pur avendo partecipato al giudizio in qualità di litisconsorti necessari, non hanno impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti. In particolare, quanto agli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati, vale la regola già ricordata della non autonoma impugnabilità e della opponibilità all’amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della irripetibilità di quanto pagato.

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