In materia di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, spetta unicamente al giudice del merito accertare se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto, in specie di quello fiduciario, e siano tali da meritare il recesso con preavviso. Nel caso, una lavoratrice veniva licenziata per aver effettuato accessi al protocollo informatico dell’ufficio non giustificati da ragioni d’ufficio, ma finalizzati a conoscere atti che non rientravano in quelli di competenza del settore di assegnazione della stessa.
I giudici hanno ritenuto provato l’accesso abusivo ad opera della dipendente al protocollo generale informatico dell’ufficio e, considerato altresì il rinvio a giudizio della medesima dipendente per i medesimi fatti nonché i precedenti disciplinari specifici, ha ritenuto adeguata la sanzione del licenziamento, la cui proporzionalità era stata invece esclusa in primo grado. Mentre il Tribunale, infatti, aveva ritenuto la sanzione non proporzionata all’illecito perché la dipendente non aveva utilizzato credenziali non proprie e perché gli accessi non avevano recato danni all’amministrazione né aveva comportato la divulgazione di notizie che dovevano rimanere riservate, il giudice d’appello ha ritenuto che il vincolo fiduciario era stato invece violato, pur in assenza di danno patrimoniale, in considerazione del gran numero di accessi, della loro estraneità ai compiti della lavoratrice e dell’utilizzo improprio del tempo lavorativo, sicché i fatti ascritti erano idonei ad integrare giustificato motivo soggettivo di recesso.
In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, si è da tempo affermato che spetta unicamente al giudice del merito accertare se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario e siano tali da meritare il recesso con preavviso e, nella specie, la Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali la condotta della lavoratrice, tenuta in violazione dei doveri propri del dipendente pubblico, era da ritenere di gravità tale da giustificare il recesso con preavviso. Trattandosi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non solo come si è evidenziato inappropriato è il richiamo all’art. 2119 cod. civ., non può non evidenziarsi che con il motivo la parte tende sostanzialmente ad una nuova valutazione – preclusa in sede di legittimità – del merito della lite in relazione alla rilevanza dei fatti accertati sul piano disciplinare.