Siglato lo scorso dicembre, tra CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA e MANAGERITALIA, l’accordo quadro nazionale per l’accesso al Fondo Nuove Competenze. Premesso che la formazione continua rappresenta uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo di adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti concordano di condividere l’allegato modello “standard” di accordo territoriale, che dovrà essere sottoscritto dai rispettivi sistemi territoriali.
A tale accordo possono aderire i datori di lavoro che applichino il CCNL per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, Testo Unico 31/7/2013 e successive modifiche che, a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, intendano rimodulare l’orario di lavoro e destinare parte di esso alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze, della durata massima di 250 ore per dipendente.
Fermo restando quanto previsto dal punto precedente, è facoltà dei datori di lavoro con sede legale e/o almeno una sede o unità operativa nel territorio della Regione di estendere i contenuti del presente accordo ai dirigenti occupati presso le sedi e/o unità produttive site al di fuori del territorio della Regione di , previa esplicita indicazione all’interno del progetto formativo e del modulo di adesione al presente Accordo.
Oggetto del piano formativo sarà il percorso di sviluppo di nuove o maggiori competenze finalizzato ad offrire ai lavoratori strumenti utili per adattarsi alle condizioni del mercato del lavoro, al contesto tecnologico in continua evoluzione e all’adeguamento del contesto organizzativo e produttivo determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le attività di sviluppo delle competenze non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL, ovvero 120 giorni nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.