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Adempimenti Iva per voucher sostitutivi di viaggi d’istruzione annullati causa Covid

5 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione annullati a causa dell’emergenza Covid-19, emessi dalle agenzie di viaggio senza definire la tipologia di servizio fruibile, rientrano tra i voucher cd. “multiuso”. Ai fini Iva al momento del rilascio del voucher è corretta l’emissione di nota di credito a storno della fattura precedentemente emessa, con la riemissione di nuova fattura al momento dell’utilizzo del voucher, per l’erogazione di un servizio o per il rimborso (Risposta di consulenza giuridica 5 luglio 2021, n. 10).

A seguito dell’annullamento di viaggi di istruzione determinato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, alcune agenzie di viaggio hanno emesso a favore dell’istituzione scolastica dei voucher di pari importo, in alternativa al rimborso, spendibili nel successivo anno scolastico per una prestazione non definita (pacchetti più o meno complessi, ovvero viaggi molteplici, piuttosto che una prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all’estero e quindi non imponibili) o per il rimborso.
A fronte dell’emissione dei voucher, è stata emessa a favore della scuola nota di credito a storno della fattura emessa per il pagamento ricevuto a titolo di acconto o saldo per i viaggi di istruzione annullati.
Quindi, la fattura sarà riemessa al momento della fruizione del voucher.
Si chiede se tale procedura possa ritenersi corretta.

In base alle prescrizioni di contenimento stabilite a causa dell’emergenza Covid-19, sono stati sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Secondo il Codice del Turismo, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
Sotto il profilo fiscale, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola nel registro Iva degli acquisti.
Tra i casi “simili”, che legittimano l’emissione di una nota di variazione, è possibile annoverare tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte gli effetti dell’atto originario, inclusa l’ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al sopraggiungere di un divieto normativo, come le prescrizioni anti-covid.

Nella fattispecie, dunque, le agenzie di viaggio avevano la facoltà di emettere una nota di variazione al momento di rimborso delle somme, per sopravvenuta impossibilità di erogazione della prestazione in conseguenza di un divieto normativo.
Per quanto riguarda l’emissione dei voucher, in alternativa al rimborso, posticipando l’emissione della fattura al momento dell’effettivo utilizzo del voucher, occorre considerare quanto segue.
I voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione annullati causa Covid contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una futura prestazione non definita (laddove potrebbe trattarsi di pacchetti più o meno complessi, ovvero di più viaggi, piuttosto che di una prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all’estero e quindi non imponibili).
Pertanto, al momento dell’emissione dei voucher non è possibile stabilire il trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai servizi formanti oggetto della stessa.
Tali elementi fanno sì che detti voucher si configurino come buoni-corrispettivo multiuso, conosciuti anche come “voucher multiuso”.
In base alla disciplina dei “voucher multiuso”, ogni trasferimento di tali voucher precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il voucher dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
Con riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, posto che l’emissione del voucher sostitutivo (multiuso) non determina l’anticipazione del momento impositivo, deve ritenersi corretta la procedura adottata dalle agenzie di viaggio, e in particolare:
– emissione di una nota di credito a storno della fattura relativa alle somme riscosse (in acconto o a saldo) per il viaggio di istruzione annullato, al momento dell’emissione del voucher sostitutivo (alternativo al rimborso);
– riemissione della fattura al momento della fruizione del voucher.

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