Con circolare n. 25/2021, l’Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020. L’articolo 21, co. 6, L. n. 223/1991, come sostituito dall’articolo 1, co. 65, L. n. 247/2007, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali sia assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2020, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, co. 3, D.Lgs. n. 102/2004. Riconoscimento del beneficio Adempimenti delle aziende Adempimenti delle Strutture territoriali
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2020, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’ di cui all’articolo 1, co. 3, D.Lgs. n. 102/2004., e che ricada in un’area dichiarata calamitata così come da decreti/delibere regionali, ai sensi dell’articolo 1, co. 1079, L. n. 296/2006. Ai fini del citato “trascinamento” è necessario che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
Le aziende interessate dovranno, come di consueto, trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale e fruibile con le normali modalità di accesso.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture Inps competenti per territorio il modulo “SC95” “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” reperibile sul sito dell’Istituto.
Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2021 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2020.
Nella Intranet, al percorso “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa selezionando l’opzione “Salva e continua”. Le operazioni devono essere completate entro il 4 marzo 2021.