Criteri generali per l’intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo» (MISE – Decreto 21 aprile 2021). Il decreto in oggetto definisce i criteri generali per l’intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI, istituito per favorire la collaborazione su larga scala e di impatto significativo sulla competitività dell’industria, nazionale ed europea, e sulla crescita sostenibile.
Il Fondo IPCEI interviene per il sostegno finanziario ai soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività progettuali attivate negli ambiti di intervento degli IPCEI e nelle catene del valore strategiche individuati dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito in una specifica decisione di autorizzazione.
Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI i soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi al sostegno delle autorità italiane.
I soggetti beneficiari devono:
a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà», come successivamente modificati od integrati. Gli aiuti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell’ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane.
I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore aggiunto alla luce dello stato dell’arte nel settore interessato.
Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella decisione di autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformità ai project portfolio approvati dalla Commissione europea.
L’effettiva implementazione dell’aiuto è soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea e, pertanto, le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione. Il sostegno alla realizzazione delle attività approvate nell’ambito di un IPCEI deve comportare il cofinanziamento da parte dei beneficiari degli aiuti. L’agevolazione concedibile è rappresentata dal deficit di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto ai costi e alle spese ammissibili relativi alle attività previste dai progetti autorizzati e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione. Laddove autorizzato dalla stessa decisione, l’intensità di aiuto concesso ad una impresa beneficiaria può arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nei limiti approvati del deficit di finanziamento.
Nel caso degli organismi di ricerca partecipanti ad un IPCEI e non individuati nella decisione di autorizzazione quali destinatari degli aiuti di Stato, le agevolazioni concedibili possono essere determinate sulla base del massimale dichiarato in sede di redazione del project portfolio.
I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in ogni caso, entro le disponibilità finanziarie programmate per uno specifico IPCEI dal pertinente decreto di attivazione.
Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato.
Prima di procedere all’erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce le ulteriori eventuali determinazioni da parte dei preposti organi di gestione e controllo dell’IPCEI, tenuto conto delle disposizioni relative alla governance, alla supervisione e al monitoraggio previsti dalla decisione di autorizzazione.
Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
b) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
d) mancata realizzazione del progetto;
e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
f) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.