La guida turistica, essendo un’attività svolta sottoforma di libera professione, è esclusa dal contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Agosto per le attività economiche e commerciali nei centri storici (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 aprile 2021, n. 264) Con il DL sostegni (art. 59, decreto-legge n. 104 del 2020) è stato introdotto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni» (cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui sopra indicati, realizzati nelle zone A dei comuni citati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Al riguardo, si rammenta che «In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nella Relazione Tecnica è precisato tra l’altro che il contributo è riconosciuto soltanto a coloro che svolgono “attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico” e in misura differenziata in base all’ammontare dei ricavi e compensi. Allo scopo di adeguare la platea di soggetti così individuata (in base ai dati della fatturazione elettronica) alla platea di soggetti interessati dalla disposizione in esame (che, a differenza della prima, non comprende i professionisti, ma include coloro che non utilizzano la fatturazione elettronica, come i soggetti che adottano regimi di tassazione “forfettari” e/o certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute).
Nella fattispecie, oggetto dell’istanza d’interpello, l’istante rappresenta di essere una “guida turistica” chiedendo conferma circa la possibilità di fruire del contributo in parola nel presupposto che il lavoro svolto come autonomo possa essere assimilato ad un’attività d’impresa.
Il Fisco preso atto anche di quanto precisato nella citata Relazione tecnica circa l’esclusione dal contributo in esame dei professionisti, poiché il citato articolo 59 al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti “esercenti attività di impresa”, essendo l’istante un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 59 in commento.
Ciò stante, laddove l’istante abbia percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l’indebita percezione.
E’ appena il caso di segnalare che il dl n. 34 del 2020, per il settore turistico all’articolo 182, come modificato dall’articolo 77 del dl n. 104 del 2020, ha previsto delle risorse da assegnare tra gli altri “alle guide e agli accompagnatori turistici” per mezzo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.