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Annullamento automatico dei debiti tributari fino a 5.000

3 Agosto 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Disposti i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (MEF – Decreto 14 luglio 2021).

Entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l’esclusione di quelli relativi a:
-le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– risorse proprie tradizionali iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea;
– l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ossia:
– persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
– soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro,
restituisce a quest’ultimo l’elenco di cui sopra, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data del 14 luglio 2021, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati sopra.

L’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate; nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.
Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica. Tale discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive del requisito relativo all’importo e al requisito temporale, nonché per la presenza di eventuali carichi esclusi dall’annullamento. L’erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.
La sospensione della riscossione cessa alla data del 31 ottobre 2021.
L’agente della riscossione presenta la richiesta di rimborso delle spese entro il 15 novembre 2021.

Archiviato in: NEWS|FISCO

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