Si forniscono indicazioni sull’assegno temporaneo per i figli minori erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. L’Assegno temporaneo può essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l’Assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge. L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al DL n. 79 che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, resi.denza e soggiorno, il richiedente l’Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso ISEE in corso di validità.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
In dettaglio, nella tabella:
si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Si dovrà tenere conto dell’indicatore ISEE minorenni determinato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, che sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda. In caso di nuclei composti da genitori coniugati l’indicatore minorenni coincide con l’ISEE ordinario. Sono presi in considerazione anche gli indicatori correnti in corso di validità di cui all’articolo 9 del citato D.P.C.M.
Non si terrà conto di domande per le quali la DSU non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’Assegno temporaneo è richiesto.
Nel caso in cui venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, la domanda di Assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà essere valutata dalla Struttura territoriale INPS competente per territorio.
In propoaito, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate.
Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell’INPS, in qualità di ente erogatore, di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato, sulla base delle specifiche stabilite dall’INPS.
Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti previsti dal DL n. 79 del 2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
– portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.
In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Per quanto concerne l’erogazione dell’Assegno temporaneo, l’importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021 e alla presente circolare, è corrisposto mediante:
– accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
– bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
– accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.
In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice, l’Assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.