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Attività ispettiva: programmazione 2021

25 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Documento di programmazione della vigilanza 2021 muove dal necessario presupposto di una ricercata coerenza con la sfavorevole congiuntura che l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta procurando anche sul fronte socio-economico e sul mercato del lavoro.

In primo luogo, andrà valorizzata l’attività di informazione, prevenzione e promozione della legalità di cui agli articoli 7, lett. c) e 8 del d.lgs. n. 124/2004, in un’ottica di risposta alla esigenza di “chiarezza della regolazione” che non esime gli operatori economici dal rispetto della normativa vigente e dalle conseguenze discendenti dalle relative inosservanze, ma che implementa la prevenzione e anticipa la fase di “servizio” rispetto a quella di verifica delle eventuali condotte irregolari.
Sarà assicurato un confronto aperto e costruttivo con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e gli ordini professionali sui temi di maggiore interesse e attualità, realizzato anche mediante l’utilizzo di piattaforme per videoconferenze, che consentirà di svolgere la fondamentale funzione dell’INL di informare e sensibilizzare gli operatori del mercato del lavoro e tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati alla corretta applicazione della normativa, tenendo conto, altresì, delle particolari esigenze dei diversi contesti locali.
In ragione dei profili di competenza, i contenuti di tale attività potranno essere condivisi e sviluppati anche con altre istituzioni e, in particolare, con INPS, INAIL e con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
L’attività di promozione e prevenzione potrà riguardare anche gli enti pubblici e no profit, con particolare riguardo ai temi del volontariato.
L’attività d’intervento su macrofenomeni di irregolarità attraverso la vigilanza d’iniziativa locale sarà orientata al contrasto degli illeciti di maggior disvalore sociale ed economico e alla effettiva tutela dei lavoratori, assicurando una presenza sul territorio in termini di quanto più possibile capillare conoscenza del tessuto produttivo. Il presidio del territorio dovrà avvalersi di costanti relazioni con le altre istituzioni e con le Parti Sociali, ai fini dell’implementazione di una modalità di analisi e intervento operativo orientata all’integrazione in sistemi multi-agenzia capaci di intercettare le situazioni di irregolarità.
Nei settori disciplinati da protocolli nazionali dedicati alle misure anti-contagio, all’obiettivo della vigilanza si affiancherà, altresì, quello della verifica delle misure prevenzionistiche determinate dall’emergenza sanitaria.

Al fine di garantire un’adeguata “capacità di ascolto e di risposta” nei confronti del pubblico – atta sia a decodificarne le esigenze in modo efficace, sia a fornire un tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste che pervengono alle sedi territoriali – andranno potenziate le attività di “sportello all’utenza,” la cui erogazione sarà rafforzata, eventualmente anche on line, con idonei accorgimenti strumentali ed organizzativi. Nell’esercizio della funzione di tutela dei rapporti e delle condizioni di lavoro, prioritaria rilevanza assumono inoltre le richieste d’intervento formulate da soggetti qualificati, già, che richiedono una trattazione tempestiva affinché possa risultare efficace.
Si dovrà, peraltro, porre attenzione nel focalizzare la programmazione delle attività ispettive conseguenti a richieste di intervento su obiettivi concreti e sostanziali di prevenzione e repressione delle violazioni, specie in talune realtà territoriali caratterizzate da una consistente densità di insediamenti produttivi, al fine di evitare che il carico delle richieste in questione finisca per costituire un freno all’effettuazione di azioni di vigilanza mirate in via prioritaria al contrasto dei fenomeni illeciti particolarmente rilevanti.
A tal fine, l’attivazione delle conciliazioni monocratiche preventive effettuata anche attraverso strumenti di comunicazione da remoto, costituirà modalità privilegiata di definizione delle richieste d’intervento, anche laddove queste dovessero riguardare una pluralità di lavoratori.
Attraverso la corretta applicazione della normativa in materia, il ruolo attivo del conciliatore sarà determinante nel definire la soddisfazione dei diritti in sede conciliativa e nel limitare l’accertamento ispettivo soltanto ad ipotesi residuali e non altrimenti gestibili.
In una logica di tempestiva ed efficace tutela dei diritti dei lavoratori, andrà nel contempo intensificato il ricorso alla diffida accertativa e alla disposizione, anche alla luce delle recenti modifiche normative che hanno rafforzato questi strumenti (artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 124/2004, come modificati dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 conv. dalla L. n. 120/2020). La diffida accertativa, in particolare, potrà essere adottata anche “d’ufficio”, previa acquisizione della documentazione necessaria e a seguito della mancata dimostrazione della soddisfazione del credito accertato.
Nel quadro della strategia comune europea, fondamentale è la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, con particolare riguardo alle nuove forme di lavoro (es. lavoro “agile”) ed ai rischi emergenti (rischi connessi al forte incremento dell’uso delle tecnologie informatiche e all’impiego dell’intelligenza artificiale; rischi relativi alle attività della cosiddetta green economy; rischi psicosociali, ecc.), da perseguire privilegiando quanto più possibile un approccio che presupponga la collaborazione delle categorie rappresentative del mondo del lavoro. I rischi in questione si confermano come prioritari in ottica di prevenzione, in considerazione non solo del cambiamento e dell’innovazione costante del mondo nel lavoro, ma anche in ragione degli effetti che su tali processi può avere l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Per tale motivo, è opportuno implementare il profilo prevenzionistico, con particolare attenzione alle conseguenze dei processi evolutivi rapidamente succedutisi nell’ultimo anno su determinate fattispecie lavorative e categorie di lavoratori che risultano maggiormente esposti/e (basti pensare all’invasivo mutamento imposto dalla pandemia alle prestazioni lavorative dei lavoratori c.d. “fragili”).
Con riferimento alla prevenzione dei rischi psicosociali ed alle categorie di lavoratori maggiormente esposti, si riconosce utilità al monitoraggio e all’approfondimento dei profili attinenti all’obbligo della relativa valutazione, con particolare riguardo ai processi di identificazione e di implementazione delle diverse tipologie di interventi correttivi e delle azioni di miglioramento.
Dovranno ulteriormente svilupparsi la collaborazione e le iniziative congiunte, anche formative, con le ASL, al fine di implementare i settori interessati dall’approccio olistico della vigilanza e di sviluppare strategie e piani per la vigilanza coordinata in settori e posti di lavoro caratterizzati da un alto grado di rotazione dei lavoratori o da contratti di lavoro temporanei con esposizione a condizioni di lavoro pericolose. La cooperazione con le parti sociali, sviluppata non solo attraverso i diversi comitati istituzionali, può rappresentare un elemento di ulteriore sensibilizzazione di tutti gli “attori” verso i temi propri della salute e sicurezza sul lavoro, a livello sia strategico che operativo.

Al fine di assicurare la corretta adozione delle misure di prevenzione dal contagio, verranno attivate specifiche vigilanze dedicate a quei settori merceologici in cui le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa – si pensi ai “call centers” – sono caratterizzate da una elevata concentrazione di lavoratori nei luoghi di lavoro.
Anche in materia assicurativa, nell’ambito dei consueti accertamenti per la definizione degli infortuni gravi e mortali nonché delle malattie professionali, si porrà particolare riguardo agli infortuni da SARS-CoV-2 per consentire una più rapida erogazione delle prestazioni di legge ed assicurare, altresì, un sollecito sostegno economico ai familiari degli infortunati.
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al contrasto del lavoro fittizio e dell’eventuale occupazione in nero di lavoratori stranieri interessati dalle recenti procedure di emersione.
Nell’ambito di azioni di contrasto ai fenomeni di simulazione dei rapporti di lavoro, volti a fruire indebitamente di prestazioni di sostegno al reddito o altri benefici, la vigilanza previdenziale si incentrerà, in particolare, sul lavoro fittizio domestico e agricolo.

Per fronteggiare le perdite subite dagli operatori economici per effetto delle restrizioni alla circolazione resesi necessarie per il contenimento della pandemia, sono state introdotte importanti misure di sostegno economico dedicate ai lavoratori e alle imprese, con l’impiego di ingenti risorse pubbliche che impongono l’attivazione di adeguati controlli sul loro corretto utilizzo. Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà pertanto ai controlli di competenza in merito a eventuali comportamenti elusivi o fraudolenti in materia e, in caso di accertata occupazione irregolare di lavoratori, a verificare l’eventuale fruizione di reddito di cittadinanza, di emergenza o di altre misure di sostegno al reddito.

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