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Autonomi: dal 29 novembre gli esiti sull’esonero parziale dei contributi

16 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono indicazioni per le singole Gestioni dell’Inps interessate dall’esonero parziale dei contributi previdenziali.

L’esito delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa; dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.
Con riferimento alle gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti, l’importo dell’esonero è visualizzabile nel Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti a decorrere dalla suddetta data del 29 novembre 2021.
In caso di riconoscimento dell’esonero in misura inferiore rispetto all’importo della contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31 dicembre 2021, il versamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29 dicembre 2021.
Laddove l’importo autorizzato di esonero non sia sufficiente a coprire tutta la contribuzione sul minimale per la sola competenza del 2021 e per le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2021, il contribuente dovrà calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla rata I alla rata III.
Per la predisposizione della codeline per effettuare il versamento con modello F24 dovrà essere utilizzata l’applicazione denominata “Calcolo codeline” posta sul Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti, utilizzando: l’importo residuo da versare per la singola rata; la causale AF o CF; il numero della rata; l’anno di imposizione 2021; il periodo dal/periodo al, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Se l’importo dovuto per la rata da versare corrisponde a quanto dovuto originariamente con le rate predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021, possono essere utilizzati i modelli F24 già predisposti e disponibili sul cassetto nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”.
Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021 e che sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse, che dovevano essere versati alle scadenze originarie. Esempio: Titolare artigiano con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), pensionato a decorrere dal 1° luglio 2021.
Viene riconosciuto l’esonero per € 1.500,00, (ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 3.000,00 riproporzionato rispetto al numero di mesi di attività lavorativa e contemporanea assenza di status di pensionato).
L’importo riconosciuto a titolo di esonero (€ 1.500,00), verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021 mentre il residuo importo di € 540,96, sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di € 418,08 (€ 959,04 – € 540,96) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito, con F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021. Entro il medesimo termine deve essere versata anche la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione da parte dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
In caso di esito di “Respinta” per assenza dei requisiti di legge, invece, per il versamento della contribuzione dovuta dovranno essere utilizzate le codeline messe a disposizione da parte dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
Con riferimeto ai contribuenti senza obbligo versamento della contribuzione sul minimale di reddito, l’eventuale importo residuo da versare sarà quantificato dal contribuente come differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso, non eccedente il limite massimo di € 3.000.
Il titolare della posizione aziendale, qualora sia anche tenuto al versamento della contribuzione relativa ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, dovrà attribuire l’importo dell’esonero autorizzato proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente.
Per effettuare il versamento della somma residua da pagare possono essere utilizzate le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 che identificano i singoli componenti il nucleo aziendale e che possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Posizione assicurativa – Dati del mod. F24”.
Quanto ai soggetti iscritti alla Gestione separata, obbligati al versamento del primo e secondo acconto per l’anno di imposta 2021 (calcolato sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020) è possibile versare l’eventuale somma dovuta al netto della quota di esonero, con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione.
Pertanto, il versamento deve essere effettuato compilando il modello F24, nella sezione INPS, e utilizzando il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata (24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se privo di altra forma di previdenza obbligatoria) entro il giorno 29 dicembre 2021. Contestualmente, verrà inviata un’e-mail di comunicazione dell’esito e questo sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti” > “Esonero legge 178/2020”.

Relativamente alla gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, gli esiti delle domande saranno consultabili nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” a decorrere dalla data del 29 novembre 2021.
L’importo autorizzato con riferimento a ciascuna delle tre rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza nel medesimo anno (I, II e III rata con scadenza rispettivamente, 16 luglio 2021, 16 settembre 2021, 16 novembre 2021) sarà comunicato a mezzo specifica “news individuale”.
Entro il 29 dicembre 2021, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere ai versamenti delle predette rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime. Sono esclusi dall’esonero gli importi, pur compresi nella suddetta emissione 2021, riferiti ad annualità pregresse che dovevano essere versati alle scadenze originarie.
L’importo autorizzato sarà ridotto in presenza di una riduzione dell’importo concedibile in relazione ai requisiti indicati nel decreto ministeriale del 17 maggio 2021, della riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri riconosciuti per l’anno 2021.
L’importo dell’esonero relativo a ciascuna delle tre rate sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima, seconda e terza rata dell’emissione dell’anno 2021.
Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

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