Firmato il 3/11/2021, tra AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A. e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL, UGL VIABILITÀ, l’accordo per la regolamentazione dello smart-working che avrà validità fino al 31/12/2021 Il presente accordo per la disciplina dello smart-working, ha natura sperimentale e sarà efficace sino al 31/12/2021, fatte salve eventuali proroghe stabilite dalle parti anche in funzione dell’eventuale prosecuzione dello stato di emergenza. Luoghi di svolgimento della prestazione di lavoro da remoto Tempi di svolgimento della prestazione di lavoro da remoto Diritto alla disconnessione Inclusione e genitorialità
Le Parti condividono, la necessità di una equilibrata alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto e sul conseguente ripensamento del tempo e dello spazio di lavoro, al fine di coniugare le esigenze produttive dell’Azienda con quelle di contemperamento tra tempi di vita e di lavoro, nonché di recupero della socialità dei lavoratori.
Le Parti condividono il principio del “working from everywhere”, in base al quale, per le giornate di lavoro da remoto, il lavoratore ha diritto di scegliere autonomamente il luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa.
Riconoscono altresì la facoltà per il lavoratore, nelle giornate di lavoro da remoto, di recarsi in sede, previa richiesta da inviare con un preavviso di almeno 48 ore, sottoposta alla validazione del suo responsabile, secondo le modalità digitali messe in atto in Azienda e salva la disponibilità di postazioni.
Al fine di agevolare il progressivo recupero della socialità perduta durante la fase pandemica, le Parti riconoscono altresì la facoltà per l’Azienda di convocare anche i lavoratori che dovrebbero svolgere la prestazione da remoto per sessioni di team working da svolgere in presenza, in locali idonei a garantire il distanziamento ed il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con un preavviso di 48 ore.
Resta inteso che il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
Le Parti si danno atto che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 18 della Legge n. 81 del 2017, e ad eccezione delle attività individuate dall’Azienda che richiedono il rispetto di un orario di svolgimento della prestazione, la prestazione lavorativa, ferme rimanendo le norme di legge e di contratto relative all’orario di lavoro giornaliero, da remoto viene svolta senza precisi vincoli di orario.
Le Parti concordano che, ferme le esigenze di coordinamento con gli interessi tecnici, organizzativi e produttivi dell’Azienda, nonché la necessaria connessione agli strumenti di svolgimento della prestazione e la reattività nel loro utilizzo, il lavoratore adibito al lavoro agile può scegliere in quali orari svolgere la propria prestazione lavorativa.
È riconosciuto a ciascun lavoratore un diritto individuale alla disconnessione per n. 4 ore giornaliere (comprensive della pausa pranzo di almeno trenta minuti collocata nella fascia oraria 12:00 – 14:30), anche frazionabili, non cumulabili in giornate diverse, e ferma restando la facoltà per il responsabile di anticipare o differire la fruizione, integrale o parziale, delle ore giornaliere di disconnessione, dando un preavviso di 48 ore.
In relazione al personale con contratto Part – time il diritto alla disconnessione sarà riconosciuto nell’arco della giornata lavorativa in misura tale da garantire il rispetto dell’orario di lavoro individuale.
Nella fascia oraria che va dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo l’azienda non potrà in alcun modo chiedere alla lavoratrice e al lavoratore di collegarsi, fatte salve eventuali situazioni emergenziali o eventuali regimi di reperibilità.
Ferma rimanendo la prestazione oraria giornaliera dovuta, il lavoratore dovrà inserire in ESS l’orario di lavoro effettuato, usando la causale “lavoro remoto”. Si specifica che l’azienda non potrà richiedere prestazioni oltre il normale orario di lavoro giornaliero al lavoratore che svolga la sua prestazione da remoto.
Ove ricorrano esigenze familiari, il lavoratore potrà comunicare, in questo caso anche verbalmente e con un preavviso di 24 ore, le modifiche orarie di esercizio del diritto alla disconnessione, che potranno essere non autorizzate solo per esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda.
Durante le fasce di disconnessione aziendale e individuale, il lavoratore non è tenuto ad assicurare la connessione agli strumenti di lavoro, né a svolgere attività lavorativa e, in particolare, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Azienda.
Le Parti convengono sin d’ora che, qualora con riferimento ad ogni singola unità produttiva la sperimentazione della modalità ibrida di svolgimento della prestazione lavorativa dovesse portare a rilevanti disagi per l’utenza o a cali di produttività, è facoltà dell’Azienda disporre il rientro in sede per giustificato motivo senza preavviso, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 81 del 2017.
L’Azienda avrà cura di facilitare l’accesso al nuovo modello ai lavoratori in condizioni di particolare necessità, quali a titolo esemplificativo:
a) genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;
b) dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
c) dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità;
d) famiglia monogenitoriale.
Resta inteso che, come da DPCM, i lavoratori definiti “fragili” e quelli portatori di handicap in situazione di gravità per tutto il periodo emergenziale continueranno a svolgere l’attività in smart working per tutti i giorni della settimana.
Le Parti concordano altresì di favorire il coordinamento delle prestazioni rese in presenza e da remoto da parte dei genitori che siano entrambi dipendenti dell’Azienda, ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.