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Autotutela: il diniego non è impugnabile

14 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’atto con il quale l’Amministrazione finanziaria rifiuti di procedere all’annullamento di un provvedimento impositivo in sede di autotutela non è impugnabile dinanzi alla commissione tributaria se l’interesse tutelato attiene ai diritti individuali del contribuente, mentre deve ritenersi ammesso il ricorso qualora il rifiuto presenti profili di illegittimità in relazione a ragioni di rilevante interesse generale (Ordinanza 11 maggio 2021, n. 12440).

La controversia trae origine dal rigetto del riesame in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione di irregolarità con la quale aveva disconosciuto la detrazione di un credito Iva riportato in dichiarazione a causa della tardiva (omessa) presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente da cui scaturiva il credito.
Su ricorso presentato contro il provvedimento di rigetto del riesame in autotutela, i giudici tributari, decidendo nel merito la questione, hanno ritenuto che la tardività della dichiarazione presentata per l’anno precedente non precluda al contribuente di portare in detrazione il credito IVA nella dichiarazione presentata per l’anno successivo.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela sul disconoscimento del credito IVA, sollevata dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte Suprema ha osservato che nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’amministrazione finanziaria di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente, considerando, peraltro, che l’annullamento in autotutela non è concepibile rispetto ad un atto endoprocedimentale.
D’altra parte, precisa la Suprema Corte, la comunicazione d’irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (cd. avviso bonario) è un atto immediatamente impugnabile dal contribuente dinanzi al giudice tributario, trattandosi di atto adottato dall’ente impositore che porta, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Pertanto, la Corte ha affermato che il diniego dell’annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell’ente impositore, può essere impugnato dal contribuente solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

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