L’agevolazione fiscale può spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 novembre 2021, n. 771) Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, è stata prevista la possibilità di istituire le cd. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative. (art. 4, DL n. 91/2017, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123/2017).
Successivamente la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 173-176, L. n. 178/2020)ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle menzionate Zone Economiche Speciali – ZES.
In particolare, dispone che per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:
– mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni;
– conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. Le imprese beneficiarie, inoltre, ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento . Infine, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Si fa espresso riferimento alle imprese che intraprendono una “nuova iniziativa economica” e, tra le condizioni cui il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato, si indica la conservazione “dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni”.
Alla luce della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in detto arco temporale del relativo incremento occupazionale, si ritiene che l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.