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Azione di risarcimento per negligenza del professionista

9 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di responsabilità professionale per danno causato da negligenza del commercialista, l’azione di risarcimento del contribuente nei confronti del professionista si prescrive in dieci anni e presuppone che un danno si sia verificato. Pertanto, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui si verifica il danno. Nell’ipotesi di irregolarità fiscali che abbiano determinato una contestazione da parte del Fisco, detto termine decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento e non dal prodromico processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (Corte di Cassazione – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8872).

La controversia riguarda l’azione di responsabilità di una società nei confronti del proprio commercialista, per il danno causato dalla negligenza del professionista nella tenuta dei libri contabili, costituito dalla contestazione del Fisco di irregolarità fiscali con addebito di imposte evase.
Le irregolarità fiscali sono state rilevate dalla Guardia di Finanza con processo verbale di constatazione, in cui è stata espressamente indicata la responsabilità del commercialista, a cui ha fatto seguito l’avviso di accertamento con l’addebito per il recupero fiscale.
I giudici di merito, investiti della richiesta di risarcimento danno, hanno dichiarato la prescrizione del diritto per decorso del termine decennale, considerando quale termine iniziale (dies a quo) il giorno di notifica alla società del processo verbale di constatazione, in cui peraltro risultavano già adombrate responsabilità del commercialista. Secondo i giudici, la notifica del pvc integrava la manifestazione del danno al danneggiato, e l’espressa indicazione della responsabilità del professionista consentiva già allo stesso di esercitare l’azione di risarcimento.

Su ricorso della società, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici di merito ritenendo che il termine di decorrenza della prescrizione non possa iniziare dalla notifica del pvc, bensì dalla notifica del successivo avviso di accertamento.
La Suprema Corte ha evidenziato che l’azione di risarcimento del danno presuppone che un danno si sia verificato, e questa elementare considerazione avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a porsi la questione di quale, tra gli atti dell’accertamento fiscale causato da negligenza del consulente, possa coincidere per il contribuente con un pregiudizio di cui chiedere risarcimento a chi ne è stato causa.
Nella fattispecie, la Corte di Appello ha ritenuto:
– che la condotta negligente avesse prodotto un danno già con il processo verbale di constatazione, e ciò in quanto in quel verbale si indicavano espressamente le responsabilità del commercialista;
– la circostanza che il processo verbale di constatazione non sia impugnabile, irrilevante ai fini del decorso del termine dell’azione di risarcimento, rilevando l’impossibilità “legale” di far valere il diritto e non gli impedimenti di mero fatto.

Al riguardo la Corte Suprema ha precisato che il processo verbale di constatazione è un atto meramente interno, e per questo non impugnabile, il quale non incide né sul patrimonio né su altra situazione giuridica del contribuente.
E’ un atto che può portare come anche no, ad un avviso di accertamento, che è l’atto con cui il Fisco, per la prima volta, esercita il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto, e che pertanto è un atto impugnabile.
Ne consegue, che la questione dell’impedimento rilevante, ossia di quale impedimento giustifichi l’interruzione della prescrizione e quale no, è questione non pertinente, poiché presuppone che un danno si sia verificato e che si debba valutare se l’azione sia comunque esercitabile per via di un impedimento legale o di fatto.
In realtà, al momento della notifica del processo verbale di constatazione non può considerarsi verificato un danno, proprio per via della funzione di atto meramente endoprocessuale; difatti, la notifica del pvc è effettuata per la successiva validità dell’avviso di accertamento, qualora quest’ultimo si fondi sul primo.

Dunque, al momento della notifica del processo verbale di constatazione non si concretizza ancora per il contribuente un pregiudizio, in quanto non manifesta la volontà del Fisco di procedere a recupero fiscale, che invece si concretizza con la notifica dell’avviso di accertamento.
Anche la circostanza che nel pvc siano adombrate responsabilità del commercialista non ne fa un atto lesivo, in primo luogo per la natura stessa del pvc, e poi per la considerazione che dall’errore potrebbe non derivare alcun pregiudizio se il Fisco poi non agisce per il recupero.

In conclusione, il termine di prescrizione decennale per l’azione di risarcimento nei confronti del professionista incaricato, per il danno inerente alle irregolarità fiscali accertate dal Fisco in conseguenza di sua negligenza, decorre dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, e non dalla notifica del prodromico pvc che rappresenta un atto meramente endoprocessuale privo di un concreto pregiudizio per il contribuente.

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