• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Associato Boaretto

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Scadenzario
  • TC Desk

Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza: domanda

23 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

23 nov 221 Si forniscono indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità.

Il beneficio addizionale (art. 8, co. 4, DL n. 4/2019), è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
– risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione. Pertanto, il richiedente il beneficio addizionale, alla data di presentazione della relativa domanda, deve fare parte di un nucleo familiare beneficiario del Rdc, alla medesima data. Ad esempio, in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021, tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il richiedente avrà diritto all’incentivo, qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di competenza del mese di ottobre 2021.
L’Istituto precisa che, sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso;
– abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità (c.d. Anticipazione NASpI).
In particolare, che è possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:
a) attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
b) attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
c) sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
d) costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
e) costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI. Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione.
Il beneficio addizionale non spetta altresì quando l’attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell’accesso alla medesima misura.

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che l’avvio delle attività sia comunicato mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio della stessa attività.
Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”, reso disponibile dall’Istituto in via telematica.
La domanda di beneficio addizionale può essere presentata all’INPS, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “Com Esteso”, tramite le seguenti modalità: il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato; i Centri di assistenza fiscale.
Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, è necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021.
Pertanto, al ricorrere di tale fattispecie, in presenza di una domanda compilata telematicamente, si procederà alla valutazione dei requisiti di accesso al beneficio addizionale, prendendo in considerazione il momento della presentazione del modello “RdC-Com esteso”, qualora il Reddito di cittadinanza, dal quale deriva il diritto al beneficio addizionale, in tale arco temporale, non sia più erogato per motivi diversi dalla revoca, dalla decadenza sanzionatoria o dalla sospensione disposta nei confronti del richiedente la prestazione di Rdc o del richiedente il beneficio addizionale.

La misura del beneficio addizionale è determinata in un un importo pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili. L’importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione. Pertanto, la data di inizio attività dichiarata nel modello “RdC-Com Esteso” deve corrispondere alla data effettiva di inizio attività e, in ogni caso, non deve essere successiva al termine di trenta giorni previsto per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso”.

Archiviato in: NEWS|PREVIDENZA

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Fondo Salute Sempre: proroga dei servizi Unisalute

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CIPL Edilizia Industria Firenze: indennità

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Footer

STUDIO ASSOCIATO BOARETTO

Via Rinaldo Rinaldi, 18
35121 PADOVA

Tel. 049.650327
Fax. 049.665525

E-mail info@studioboaretto.it

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Associato Boaretto · Codice fiscale e partita Iva: 05364490283

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta