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Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione: domande 2021

25 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Rilasciata la procedura di inserimento delle domande di agevolazioni a sostegno del reddito delle famiglie previste dall’art. 1, co. 355, L. n. 232/2016. Trattasi del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Presentazione delle domande
La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo è erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Alla domanda in questione deve essere allegata la citata documentazione esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale web, attraverso la home page del sito istituzionale, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2020, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2020, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda 2021 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di specificare, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2021.

ISEE e importi del contributo
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha incrementato a decorrere dall’anno 2020 l’importo del contributo in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.
Il contributo asilo nido, quindi, in assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire da tale data verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.
Anche nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima, tuttavia richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione entro il termine di validità della DSU.
L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda. In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

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