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Bonus rimanenze settore tessile e moda: definiti i termini di presentazione della domanda

29 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate ha definito i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293378)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Rilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), sulle rimanenze finali di magazzino dei prodotti relative al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262282, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l’attuazione, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione dei termini per l’invio della comunicazione.
Tale provvedimento avrebbe dovuto essere emanato una volta intervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea. Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito, che deve essere fruito entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, ne ha anticipato l’adozione. Pertanto, ha stabilito che la comunicazione deve essere inviata:
– dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020;
– dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Resta fermo che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è subordinata all’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.

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