I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale. Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 01 febbraio 2021, n. 7/E) A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, nota anche come “Brexit”, sono sorti alcuni dubbi riguardanti le corrette modalità per adempiere agli obblighi IVA da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d’imposta in Italia. In particolare, il dubbio è se coloro che dispongono nel nostro Paese di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA possano continuare a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o tale identificazione o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.
Al riguardo viene, pertanto, chiarito che a partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo recesso dalla Unione Europea, si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi e che in base alla normativa IVA, il soggetto non residente – UE o extra-UE – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato o, in alternativa, identificandosi direttamente.
In particolare, per i soggetti extra-UE la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 35- ter del decreto IVA, ai sensi del quale «possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992».
Nel caso in esame, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel citato comma 5, occorre tener conto dell’accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit. Il predetto accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
In ambito di assistenza amministrativa in materia di IVA, sono state previste le seguenti forme di assistenza: richiesta d’informazioni, richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.
Il Protocollo, in base all’esame delle disposizioni in esso contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell’articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA.
In conclusione, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale.
Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.