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Brexit: disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi

28 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 71/2021, l’Inps fornisce indicazioni relativamente alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA).

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 dicembre 2020 – definisce, per il periodo dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi dell’UE e il Regno Unito e regolamenta sia gli scambi di merci e servizi sia un’ampia gamma di altri settori, tra i quali quello della sicurezza sociale.
In attesa che il TCA sia esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima che possa essere ratificato dall’Unione europea, le Parti hanno convenuto di applicare l’accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine poi prorogato al 30 aprile 2021.

Norme per i lavoratori distaccati
L’articolo SSC.11 del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale riconosce la possibilità di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, contenute nell’articolo SSC.10, ammettendo la fattispecie del distacco. In particolare, la norma, in deroga alle disposizioni generali e “come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo”, prevede per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
Tuttavia, le disposizioni dell’articolo SSC.11 non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati dell’UE nei rapporti con il Regno Unito, ma soltanto agli Stati che avranno comunicato all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A). Oltre alla predetta categoria A è stata prevista la categoria B, per gli Stati che hanno espresso l’intenzione di non avvalersi della deroga, e la categoria C, per gli Stati che non hanno comunicato la loro decisione al riguardo, per i quali, tuttavia, le norme sul distacco hanno trovato applicazione per un mese dopo la data di entrata in vigore del TCA.
Trascorso detto termine, le disposizioni transitorie relative al distacco si applicano esclusivamente ai Paesi della categoria A, mentre le categorie B e C cessano di esistere. A tale proposito, il Ministero del Lavoro, in qualità di Autorità competente, ha informato l’Istituto, con riferimento a quanto previsto dal predetto articolo SSC.11, di essersi espresso nel senso dell’interesse dell’Italia a essere inclusa nell’elenco degli Stati (categoria A) che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno, dal 1° febbraio 2021 e per 15 anni (periodo di validità del Protocollo), delle norme sul distacco.

Situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo
In base alle previsioni contenute nel Titolo III dell’accordo di recesso (art. 30, paragrafo 1, lett. e), punto i), e paragrafo 2) i cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono tale condizione fintantoché continuano a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie sopra descritta. Sono, quindi, valide le certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (cfr. messaggio Inps n. 4805/2020).
Per dette situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità in applicazione delle disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004.
I periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore del TCA devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà superare il limite dei 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021, fatta salva la possibilità di estendere la durata del distacco mediante la stipula di un accordo in deroga.

Proroga del periodo di distacco ed eccezioni
Eventuali proroghe di distacco autorizzate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione alla predetta data saranno valide fino a naturale scadenza.
Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino a naturale scadenza.
Diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria, le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non prevedono più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né di stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga alle norme generali previste in materia di determinazione della legislazione applicabile.

Esercizio di attività in due o più Stati
Le previsioni contenute nell’articolo SSC.12, per i casi di esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma in due o più Stati, ribadiscono quanto già previsto in materia dai regolamenti comunitari.
Poiché, la fattispecie dell’esercizio di attività lavorativa in due o più Stati è espressamente prevista e disciplinata nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, le Strutture territoriali potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per dette situazioni di lavoro.

Disposizioni provvisorie sui moduli e i documenti in materia di legislazione applicabile
In base alle previsioni contenute nell’articolo SSCI.75 del Titolo V dell’Allegato SSC-7, per un periodo transitorio la cui data conclusiva è concordata dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente all’entrata in vigore del protocollo sono validi ai fini dell’attuazione del protocollo e, ove opportuno, continuano a essere utilizzati per lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti. Pertanto,i documenti portatili A1 continueranno, per tutto il periodo transitorio, a essere utilizzati per le certificazioni sulla legislazione applicabile.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di scambio dei dati, nelle more dell’approvazione da parte del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale del sistema di scambio elettronico delle informazioni sulla sicurezza sociale, considerato che il Regno Unito si è dichiarato EESSI ready a far data da gennaio 2020, per lo scambio di informazioni con il predetto Stato le Strutture territoriali, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative (cfr. messaggi n. 4111/2019 e n. 972/2021).

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