• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Associato Boaretto

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Scadenzario
  • TC Desk

Brexit: pronte le modalità di riconoscimento delle prestazioni assistenziali

19 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni operative in materia di riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) e a seguito del termine del periodo di transizione (INPS – circolare 18 ottobre 2021, n. 154).

Il Regno Unito ha negoziato con l’Unione europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale reciproca dei cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché dei relativi familiari e la tutela, senza soluzione di continuità, dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale.

L’Accordo ha previsto un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione europea ha continuato ad applicarsi al Regno Unito con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri.

A riguardo:

– l’INPS con la circolare n. 16/2020 ha fornito le istruzioni operative, relativamente al suddetto periodo di transizione, in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, chiarendo, in particolare, che le disposizioni in commento si applicano ai cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell’Unione europea e/o risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell’Unione europea;

– in data 24 dicembre 2020, l’Unione europea e il Regno Unito hanno sottoscritto un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA).

Il suddetto accordo stabilisce che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination o PSSC), costituente parte integrante del medesimo accordo, e delle relative disposizioni di applicazione contenute nell’Allegato SSC-7 del medesimo Protocollo.

Il TCA e l’annesso protocollo PSSC costituiscono quindi la base giuridica sulla quale si fondano i rapporti di collaborazione tra l’Unione europea e il Regno Unito per i cittadini che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione entro il 31 dicembre 2020.

Con riferimento all’ambito di applicazione degli accordi, il WA trova applicazione anche nei confronti:

– dei cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in conformità del diritto dell’Unione in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione;

– dei cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti, del medesimo accordo.

Tuttavia, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data. I diritti connessi al soggiorno dei cittadini del Regno Unito in uno Stato membro dell’Unione europea prevedono che:

– i cittadini dell’Unione europea e i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante, che non può stabilire limitazioni o condizioni all’ottenimento, al mantenimento o alla perdita dei diritti di soggiorno;

– se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio di chiedere il nuovo status di soggiorno quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, un documento di soggiorno, eventualmente in formato digitale, corredato di una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato in conformità del presente accordo;

– ogni cittadino dell’Unione europea o cittadino del Regno Unito che soggiorna, in base all’Accordo, nel territorio dello Stato ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato (il beneficio di tale diritto si estende ai familiari di cittadini dell’Unione europea o di cittadini del Regno Unito che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente).

Sulla base del quadro normativo delineato, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.

Tale criterio si applica ai fini del riconoscimento del diritto alle seguenti prestazioni:

– prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);

– assegno sociale;

– prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);

– prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).

Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non dovrà richiedersi l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.

Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le citate prestazioni, si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Ai cittadini del Regno Unito legalmente soggiornanti in Italia, e ai loro familiari, possono essere riconosciute le suddette prestazioni assistenziali, ove gli stessi risultino in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge italiana per ognuna di esse.

A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale.

Le informazioni per il rilascio del suddetto documento sono contenute nel vademecum realizzato dal Ministero dell’Interno e disponibile sul sito web del medesimo Dicastero.

In linea con le indicazioni fissate a livello di Unione europea, il nuovo documento digitale garantisce un più agevole riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso in favore dei cittadini britannici che hanno fissato la loro residenza in Italia prima del 31 dicembre 2020, fatta salva in ogni caso l’applicazione nei loro confronti della normativa vigente in materia di diritto di soggiorno e diritto di soggiorno permanente (art. 19, D.Lgs. n. 30/2007).

I diritti acquisiti prima del recesso dall’Unione europea sono garantiti dal WA e non dal possesso del suddetto documento, potendo i cittadini britannici dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche tramite altri validi documenti di riconoscimento di cui risultino titolari.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Fondo Salute Sempre: proroga dei servizi Unisalute

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CIPL Edilizia Industria Firenze: indennità

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Youtube

Footer

STUDIO ASSOCIATO BOARETTO

Via Rinaldo Rinaldi, 18
35121 PADOVA

Tel. 049.650327
Fax. 049.665525

E-mail info@studioboaretto.it

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Associato Boaretto · Codice fiscale e partita Iva: 05364490283

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta