Il DL Lavoro e Imprese ha previsto la sospensione del programma cashback nel secondo semestre 2021 (art. 1, co. Da 1 a 9, D.L. n. 99/2021). Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (Cashback) resta sospeso per il semestre che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. Il DL Lavoro e Imprese apporta modifiche anche per i “reclami”, in particolare, avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l’aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento (febbraio 2021).
A fronte di tale sospensione, i rimborsi speciali, pari a 1.500,00 euro, sono esclusivamente destinati ai primi centomila aderenti che nei semestri 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 e 01 gennaio 2022 e 30 giugno 2022, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici e sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022.
In altre parole, i rimborsi speciali non sono più previsti per i pagamenti cashback effettuati nel secondo semestre 2021.
Relativamente agli acquisiti effettuati nei semestri 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 e 01 gennaio 2022 e 30 giugno 2022, l’aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei medesimi semestri ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022.