La procedura per il versamento alla CASSACOLF per le prestazioni sanitarie dei dipendenti del settore domestico resta invariata nonostante la variazione del contributo A seguito del rinnovo del CCNL, a partire dal 1° trimestre 2021 (entro il 10 aprile 2021) il contributo assistenziale CASSACOLF passa a 0,06 € per ogni ora lavorata nel trimestre (0,04 a carico del datore di lavoro e 0,02 a carico del dipendente).
In base al dettato del CCNL, per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
I contributi sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore.
La Cassa rende noto che la procedura di versamento sarà la stessa, cambierà solo l’importo e che i bollettini MAV forniti dall’INPS, non comprendono il contributo assistenziale CASSACOLF c.org. F2, pertanto al fine di adempiere a tutti gli istituti del CCNL e per usufruire delle prestazioni erogate da CAS.SA.COLF, vanno modificati telematicamente i MAV inserendo la moltiplicazione di € 0.06 per ogni ora lavorata direttamente dal portale www.inps.it.
Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei suddetti contributi, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva.