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CCNL AGIDAE/SCUOLA: Accordo 9/12/2020 per l’emergenza da Covid-19

11 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il 9/12/2020, in sede di Commissione Paritetica Nazionale, composta da AGIDAE e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA, si è sottoscritto l’accordo per la regolamentazione di importanti istituti ai fini dello svolgimento dell’a.s. 2020-2021

Le Parti, visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo di permettere un corretto svolgimento dell’anno scolastico in corso, hanno sottoscritto il presente accordo per:
I) la regolamentazione della didattica e del lavoro amministrativo a distanza nelle scuole paritarie;
II) il ricorso alle prestazioni degli Ammortizzatori sociali per il personale dipendente (docente, non docente, ATA);
III) il ricorso al lavoro intermittente.
I) DAD E LAVORO AGILE
Le Parti concordano che la didattica a distanza:
a) sarà effettuata nella generalità delle scuole, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza disposta a livello nazionale o locale;
b) per le scuole di secondo grado potrà essere effettuata in forma complementare, ovvero mediante attività didattiche in parte in presenza e in parte a distanza.

Pertanto, viene disciplinato: l’orario di lavoro, la prestazione interna ed esterna, la gestione della quarantena, il diritto alla disconnessione, il rispetto di privacy, salute e sicurezza; la formazione; l’assegnazione e la gestione di strumenti e attrezzature di lavoro.
Per quanto riguarda tale ultimo punto, le Parti convengono che l’Istituto/datore di lavoro fornisce gli strumenti per espletare la didattica digitale e per il lavoro agile (compresa la connessione Internet), le regole sulla conservazione e sulla manutenzione/riparazione sull’utilizzo di strumentazione ergonomica e a norma antinfortunistica (es. cuffie, schermi, sedie ergonomiche ecc.). In alternativa, il personale dipendente utilizza i propri strumenti e attrezzature percependo un’indennità forfettaria mensile di 30,00 (trenta) euro a partire dall’1/1/2021 fino al 30/6/2021.
II) RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’accordo stabilisce quanto segue:
a) – Retribuzione in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD)
In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD), previsto dall’art. 12 del DL. n. 137/2020 “D. Ristori”, entro il 31/1/2021, fermo restando che ogni lavoratore deve essere preventivamente informato delle ore non lavorate per le quali il datore di lavoro chiede l’intervento del FIS/CIGD, viene applicato quanto disposto dall’accordo AGIDAE/OO.SS. del 7/9/2020 e ai lavoratori è corrisposta un’integrazione pari al 10% della quota oraria FIS o CIGD spettante e viene mensilmente anticipato dal datore di lavoro l’assegno ordinario previsto dal FIS.
b) – Calcolo della tredicesima mensilità in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD)
La tredicesima mensilità, per i lavoratori in servizio a dicembre 2020, è calcolata secondo l’orario di lavoro stabilito dal contratto individuale di lavoro di ciascun dipendente nel corso dell’anno,
Per i periodi di fruizione di FIS e/o CIGD la tredicesima viene calcolata:
a) per i periodi a zero ore sulla integrazione riconosciuta in base agli Accordi tra AGIDAE e le OO.SS;
b) per i periodi parzialmente lavorati, sulla retribuzione delle ore effettivamente lavorate e sulla integrazione stabilita dagli Accordi sopra citati.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente al presente accordo, restano confermati i ratei di tredicesima mensilità eventualmente calcolati e corrisposti, seguendo i criteri sopra indicati.
Sono fatti salvi accordi regionali e/o aziendali di miglior favore.
c) – Calcolo delle ferie in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD)
Per i mesi in cui si è fatto ricorso all’assegno FIS o alla CIGD le ferie maturano secondo il rateo di 2,75 giorni/mese, per i mesi in cui la retribuzione mensile netta è stata integrata al 100%.
Diversamente, le ferie non maturano per le ore mensilmente non lavorate poste a carico del FIS/CIGD e il rateo di 2,75 giorni/mese si riduce in proporzione.
Sono fatti salvi accordi regionali e/o aziendali di miglior favore.
d) – Validità
Il presente accordo sul ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS/CIGD) resta valido anche nel caso in cui venga disposta la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per periodi successivi al 31/1/2021.
III) Ricorso al lavoro intermittente per cause riconducibili allo stato di emergenza COVID-19
Le Parti visto lo stato emergenziale, concorda quanto segue:
1. di estendere la sfera di applicazione dell’art. 27 “Contratto di lavoro intermittente” del CCNL AGIDAE in vigore anche al personale educativo e docente;
2. che il contratto di lavoro intermittente, per il solo personale educativo e docente assunto per sostituzioni di personale legate alla pandemia in corso, possa essere stipulato senza limitazioni rispetto alle fasce di età;
3. che il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino al termine dell’anno scolastico 2020-2021.

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