Il giorno 22/1/2021, si è tenuta la “task force” tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA per la gestione dello stato di emergenza da Covid-19 Le Parti firmatarie del CCNL Mobilità – Trasporto Pubblico Locale, si sono incontrate lo scorso 22 gennaio, nell’ambito della Task force, per esaminare l’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica.
In particolare, considerati i recenti interventi normativi e la conseguente proroga dello stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nel precedente verbale di task force del 28/10/2020, hanno ritenuto di prorogare ulteriormente le tutele ivi previste.
Pertanto hanno convenuto di:
– di prorogare fino al 30/4/2021 la riduzione del termine di preavviso di cui all’art. 33, punto 3, lett. e) (Congedo Parentale), dell’A.N. 28/11/2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni per i servizi extraurbani e da 7 a 3 per i servizi urbani;
– che, fino al 30/4/2021, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;
– che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 30/4/2021, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all’azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;
– che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 26 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e come successivamente modificato da ultimo con legge n. 178/2020, risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, i periodi di assenza dal servizio verificatisi tra il 17/3/2020 e il 15/10/2020 e tra il 1/1/2021 e il 28/2/2021, equiparati al ricovero ospedaliero e sorretti da idonea certificazione medica, non saranno computati ai fini del calcolo del comporto di malattia a condizione che il lavoratore produca all’azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni;
– che sempre con effetto fino al 30/4/2021, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working, già convenute con verbale di riunione del 18/5/2020.