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Cessioni di pannelli fotovoltaici: applicazione Iva agevolata

7 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento alle cessioni di pannelli fotovoltaici, che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% è legittimata dal fatto che costituiscono beni forniti per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. A tal fine, è irrilevante la qualità del soggetto beneficiario, il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto. (Ordinanza 05 maggio 2021, n. 11692).

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato la maggiore IVA contestando l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento in relazione un’operazione di cessione di moduli fotovoltaici.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo che sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata al 10% prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, avuto riguardo alla riconducibilità del modulo fotovoltaico al concetto di impianto. In proposito, i giudici hanno evidenziato che ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata alle cessioni di moduli fotovoltaici deve ritenersi irrilevante la mancata esibizione delle dichiarazioni di utilizzo di tali moduli da parte dei soggetti acquirenti.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che ha eccepito l’insussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito.
La Suprema Corte ha osservato che la disciplina in materia di IVA (art. 16 del DPR n. 633 del 1972) fissa la misura ordinaria dell’aliquota applicabile alla base imponibile dell’operazione, e stabilisce l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto alcuni beni e servizi elencati nella Tabella A allegate al medesimo DPR n. 633/1972 (cd. Decreto IVA).
Detta Tabella, al numero 127-quinquies della Parte III, menziona, tra gli altri, gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, mentre il successivo numero 127-sexies ammette all’aliquota agevolata “i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”.
L’interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi.
La seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti, a condizione che siano concretamente utilizzati per l’installazione o la costruzione dell’impianto.

Riguardo a quest’ultima disposizione, a cui è riconducibile la fattispecie in questione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ai fini dell’aliquota agevolata la concreta destinazione dei componenti finiti per la realizzazione dell’impianto dovrebbe presentare carattere di immediatezza; in altri termini l’agevolazione interesserebbe le sole cessioni di tali beni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione dei beni e, dunque, in favore di coloro che provvedono a installare o costruire l’impianto ovvero degli utilizzatori finali. Inoltre, secondo l’Agenzia, tale condizione dovrebbe essere dimostrato mediante una dichiarazione, resa dal costruttore, installatore o utilizzatore finale che attesti l’utilizzo dei beni per la realizzazione dell’impianto.

La Corte di Cassazione ha invece chiarito che il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell’ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 della Costituzione e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile.
Ne consegue, precisa la Suprema Corte, che l’agevolazione prevista dal n. 127 sexies può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile.

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