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Cig in deroga per crisi aziendali: modalità di richiesta

29 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps fornisce disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Istruzioni contabili

 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto che al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che tale disposizione è vincolata alle risorse già assegnate alle Regioni/Province autonome e nei limiti delle somme ancora disponibili e, comunque, per un massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Pertanto, dal tenore letterale delle disposizioni si evince la volontà del legislatore di prevedere un limite massimo annuo da intendersi quale limite complessivo delle risorse utilizzabili dalle varie Regioni/Province autonome nell’anno 2021.
Lo stesso Ministero vigilante ha altresì chiarito che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta. Considerato inoltre l’ambito di applicazione delle disposizioni in parola, riferite a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, gli ulteriori dodici mesi non possano essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale “COVID 19”.
I trattamenti, finalizzati al compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le medesime unità di crisi. La Regione/Provincia autonoma deve dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.
Le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, le Regioni e le Province autonome dovranno dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle suddette prestazioni.
Successivamente le stesse, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere, la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine dovranno inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto (dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it), le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione.

Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, verranno sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi decreti di concessione, nonché dal limite complessivo dei 10 milioni di euro.
Con riferimento alle aziende beneficiarie, si ribadisce che i datori di lavoro interessati devono avere già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non accedervi per la prima volta e che gli ulteriori dodici mesi non possono essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decretolegge n. 18/2020 con causale “COVID 19”, nel corso del 2020 e/o 2021.
Il periodo di concessioneper unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi, anche  non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021. Il decreto concessorio deve essere comunque emanato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni/Province autonome con il numero convenzionale “33421”, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno effettuare le seguenti verifiche:
a) verifica sull’unità produttiva (UP) aziendale che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga siano riconosciuti unicamente alle aziende che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accede per la prima volta;
b) verifica del rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva, anche frazionato;
c) verifica che la UP dell’azienda richiedente non abbia utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale “COVID 19”.
I controlli citati verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito.

Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali per i successivi adempimenti.
Si precisa che, per la suddetta prestazione è prevista solamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS; pertanto, trattandosi di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento  dell’integrazione salariale (cfr. la circolare n. 62/2021 e il messaggio n. 3556/2021) all’Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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