Firmato il 25/3/2021, tra ANEC e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’Accordo Quadro per l’erogazione del F.I.S. – Fondo di Integrazione Salariale “Covid-19” Nel rispetto della normativa vigente in materia, ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell’Esercizio Cinematografico SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL, hanno sottoscritto il presente accordo quadro per la definizione di criteri ed elementi essenziali circa l’utilizzo del F.I.S. ed alla sua proroga delle ulteriori 28 settimane previste dal decreto-legge 22/3/2021, n. 41 c.d. “Decreto Sostegni”.
Ambito di applicazione
Possono richiedere il F.I.S. tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza nell’ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i codici di autorizzazione INPS 0J 6G o 2C e che i dipendenti interessati siano in forza al datore di lavoro alla data del 22/3/2021.
Sono esclusi dall’applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell’ultimo semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall’ex art.22 D.L. 18/2020 (CIGD) Cassa Integrazione in Deroga.
Il F.I.S. è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S. può essere concesso con decorrenza dall’1/4/2021 fino al 31/12/2021, per un ulteriore periodo non superiore a 28 settimane che potranno essere richieste ed utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge stessa.
Lavoratori beneficiari
Il trattamento di F.I.S. ai sensi dell’art. 8 Comma 2 del decreto-legge 22/3/2021, n. 41, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 22/3/2021, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.
Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda di concessione di ulteriori 28 settimane del F.I.S. in via telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini e nei modi previsti.
II trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS., la parte Sindacale chiede, dove possibile, l’anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro.