Firmato il 25/3/2021, tra CONFAGRICOLTURA di Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Verona e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Verona per il periodo 1/1/2020-31/12/2023
Aumenti retributivi
Le parti concordano un aumento retributivo pari all’1,7% per tutti i livelli a decorrere dall’1/1/2021, con recupero dei mesi di gennaio, febbraio e marzo con l’erogazione della mensilità di Aprile 2021 per tutte le aziende agricole escluse le agrituristiche.
Dall’analisi dell’andamento dell’economia territoriale del settore a causa dell’impatto che l’evento pandemia sta ancora avendo sul comparto agrituristico, per effetto delle norme che ne vietano l’attività, le parti concordano che per le aziende agricole agrituristiche gli aumenti stabiliti decorreranno dall’1/9/2021
Salario variabile detassato
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo, in data 12/12/2016 per la provincia di Verona, hanno introdotto, in via sperimentale, a favore degli operai agricoli il salario variabile, erogato secondo i criteri e la disciplina di cui ai premi di produttività, ai sensi dell’art. 1, comma 188 Legge 28/12/2015 n. 208 e successive circolari applicative, tra cui la circolare n. 28/E del 15/6/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Il suddetto salario variabile è stato in seguito reso elemento strutturale con apposito accordo sindacale datato 31/10/2018.
Per il settore agricolo si è individuato, quale indicatore idoneo a misurare l’incremento della produttività aziendale l’indice MOL/VA di Bilancio Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari.
Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale. In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, come sotto individuato, saranno erogate ai lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (OTI), nell’anno di riferimento, le seguenti somme:
A decorrere dall’1/1/2021 gli importi sono i seguenti:
MOL/VA > 0,30 < 0,40 | 200,00 (euro) |
MOL/VA > 0.40 < 0,50 | 265,00 (euro) |
MOL/VA > 0,50 | 330,00 (euro) |
Per i lavoratori OTI non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di salario variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Per gli operai assunti con contratto a tempo determinato OTD in forza nella medesima azienda nel mese di settembre, sarà riconosciuto il salario variabile, ricorrendone i presupposti, proporzionalmente alle giornate lavorate nell’anno solare precedente.
L’erogazione del salario variabile avverrà nel mese di settembre e il relativo calcolo va effettuato con le modalità messe a disposizione da Agri.Bi. anche per il tramite delle associazioni agricole di appartenenza e firmatarie del presente contratto, che rilasceranno una ricevuta di avvenuto calcolo.
Sono fatti salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi comunicati ad Agri.Bi.
Lavoratore e datore di lavoro potranno concordare l’erogazione delle somme dovute quale salario variabile sotto forma di “Welfare” nei termini stabiliti dalla normativa in vigore.
Le parti concordano sul fatto che il salario variabile, pur avendo requisiti e caratteristiche tipiche del premio di risultato, è da considerarsi a tutti gli effetti parte del salario dovuto e di conseguenza l’azienda è da ritenersi obbligata a corrispondere quanto definito dal presente contratto al raggiungimento dei risultati pattuiti quali soglia per il pagamento del salario variabile.
A partire dall’1/1/2022 le prestazioni dell’Ente Bilaterale previste a budget saranno fruibili previa verifica dell’effettuazione del calcolo da parte dei datori di lavoro, direttamente o per il tramite delle associazioni di appartenenza.
In caso insorgessero controversie tra le parti, in merito alla determinazione del salario variabile, le parti interessate, congiuntamente o singolarmente (azienda o lavoratore), potranno richiedere, anche per il tramite dell’organizzazione di appartenenza, all’Ente Bilaterale di settore Agri.Bi., un incontro per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.
Permessi straordinari e congedi parentali per gli O.T.D.
In aggiunta ai permessi e congedi già disciplinati, per i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate di lavoro presso lo stesso datore di lavoro nell’anno precedente o nell’anno in corso, le parti concordano in caso di matrimonio riconosciuto dal paese di origine o dallo stato italiano, il diritto alla fruizione di 39 ore di permesso matrimoniale da godere con continuità.