Emanate le modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali (Agenzia delle entrate – Provvedimento 02 novembre 2021, n. 297428). L’art. 1, co. 1101, della Legge 30 dicembre 2020 ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del DPR n. 600/1973. Tali disposizioni prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.
Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano un’istanza all’Ufficio.
L’istanza è redatta in carta libera e può essere inviata all’Ufficio a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto della presentazione.
L’ammissibilità dell’istanza è subordinata al pagamento da parte dell’impresa con attività internazionale istante di una commissione, determinata con le seguenti modalità:
– qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia inferiore a 100 milioni di euro, la commissione è pari a 10.000 euro;
– qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro, la commissione è pari a 30.000 euro;
– qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia superiore a 750 milioni di euro, la commissione è pari a 50.000 euro.
Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo occorre fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.
In caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o di un accordo preventivo multilaterale la commissione è ridotta alla metà.
In caso di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o di un’istanza di accordo preventivo multilaterale aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, l’impresa con attività internazionale istante versa la commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascun Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.
La commissione è versata dall’impresa con attività internazionale istante prima della presentazione dell’istanza, mediante il modello di pagamento “F23”, indicando il codice tributo. Copia del versamento è allegata all’istanza.
In caso di inammissibilità dell’istanza, la commissione è restituita all’impresa con attività internazionale istante.