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Comunicazione redditi da lavoro autonomo dei pensionati

21 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS, con messaggio n. 3154 del 21/9/2021, ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2021, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020.
Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020

I pensionati che non si trovano nelle suddette condizioni, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020 entro il 30 novembre 2021, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Redditi da dichiarare e modalità di presentazione della dichiarazione

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE).
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.
Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2021.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, resa a consuntivo nell’anno 2022.

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