Fornite le modalità e i termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 27 gennaio 2021, n. 26004) In capo a tutti gli enti ed uffici, anche diversi dagli Ordini professionali, quale che sia la loro natura, sussiste l’obbligo di comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni dagli albi ed elenchi alla tenuta dei quali sono preposti.
A tal fine, si prevede di estendere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all’adempimento del sopra citato obbligo di comunicazione.
Conseguentemente, il Provvedimento in oggetto detta disposizioni tese a garantire la consistenza e coerenza della banca dati, comportando la trasmissione all’Agenzia delle entrate, per ciascun anno, delle informazioni relative all’intera platea dei soggetti iscritti. La previsione, inoltre, della possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione da parte dei singoli Ordini professionali territoriali per il tramite del Consiglio Nazionale, con l’invio delle informazioni confluite nell’Albo unico nazionale realizza vantaggi in termini di raccolta e di riferibilità della comunicazione ad un unico soggetto per tutti gli aspetti collegati alla gestione dei dati una volta in possesso dell’Agenzia.
In considerazione della estrema eterogeneità dei soggetti obbligati, al fine di garantire la massima qualità del dato, sono previste le seguenti modalità alternative per l’invio della comunicazione:
– direttamente o per il tramite di un intermediario qualificato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
– per il tramite dei Consigli Nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
– per il tramite dei Consigli Nazionali nell’ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l’Agenzia delle entrate.
L’obbligo di comunicazione resta sempre in capo agli ordini territoriali, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio Nazionale ma quest’ultimo per qualunque motivo non abbia trasmesso i dati all’Agenzia delle entrate, nonché in ogni altro caso di comunicazione non trasmessa.
La decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, è prevista per permettere a tutti gli Ordini territoriali e a tutti i Consigli nazionali di adeguare i propri sistemi informativi. Il termine “variazioni” indicato nel provvedimento viene utilizzato per consentire la comunicazione dei cambiamenti della posizione del professionista nell’Ordine territoriale, per esempio le sospensioni dall’albo stesso o le cancellazioni oppure le informazioni circa la cessazione dall’esercizio dell’attività. Le variazioni di ordine territoriale sono gestite, invece, con la cancellazione comunicata dal vecchio ordine territoriale e l’iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale.
Sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo (art. 7, co. 3, dpr n. 605 del 1973).
Al fine di garantire la consistenza e coerenza del relativo archivio nonché l’efficace monitoraggio dell’adempimento, la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l’anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione.
Sono obbligati alla comunicazione delle informazioni gli Ordini professionali territoriali e gli altri enti e uffici, preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
I soggetti indicati effettuano le comunicazioni utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Al fine della trasmissione telematica possono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale, possono effettuare l’adempimento per il tramite del Consiglio Nazionale dell’Ordine, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle entrate ovvero con le usuali modalità di trasmissione.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Gli effetti del provvedimento in oggetto decorrono dai dati dell’anno 2020.