Indicazioni operative per la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 e per l’ampliamento della tutela nel caso di morte perinatale del figlio (Inps, circolare 11 marzo 2021, n. 42) Come noto, l’art. 1, co. 363, lett. a), della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ha stabilito che la misura sperimentale del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, si applichi anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno 2021.
Inoltre, per effetto della medesima norma di legge, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2021, a 10 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
Sono tenuti a presentare domanda all’Inps solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens (Inps, messaggio n. 6499/2013).
Ancora, risulta prorogata, per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
In entrambe le fattispecie di congedo, devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
Infine, rispetto alla previsione previgente, è stata ampliata la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Stando alle definizioni utilizzate dall’OMS, per “periodo di morte perinatale” generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 7 giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere ministeriale, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela deve essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
– figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
– decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole ministeriale, è riconosciuto il diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.