Con messaggio 26 aprile 2021, n. 1697, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive (art. 6, D.L. n. 510/1996) connesse ai contratti di solidarietà difensivi, accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in favore delle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020. Come noto, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è stato previsto un incentivo connesso alla stipula di contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs. Nello specifico, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, è stabilita una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione (art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996).
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale competente, invece, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di cui in premessa, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CausaleACredito>, inseriscono il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, indicano il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il giorno 16 del mese di luglio 2021.