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Contratto di espansione e indennità mensile, le istruzioni operative Inps

28 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In riferimento al contratto di espansione ed alla indennità mensile, l’azienda deve utilizzare esclusivamente il “Cassetto previdenziale aziende”, per la presentazione dell’accordo, ed il Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”), per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi: inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell’importo dell’indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo; inserimento delle domande di indennità; verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione (Inps, messaggio 25 giugno 2021, n. 2419).

I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura Inps territorialmente competente, tramite “Cassetto previdenziale aziende”, copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile” (mod. SC96). L’azienda, già in questa fase, può allegare anche la “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti” (mod. AA02), per autorizzare l’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (PRAT) del personale o del soggetto delegato individuato dall’azienda ad operare sull’applicazione. Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da azienda con più matricole, ovvero da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, e con posizioni contributive presso Strutture territoriali Inps diverse, il contratto e i moduli SC96 afferenti a tutte le aziende interessate devono essere trasmessi a una sola Struttura territoriale Inps, ossia a quella che gestisce la matricola aziendale principale. Per tale si considera la matricola dell’azienda per la quale nel contratto di espansione è previsto il maggior numero di lavoratori interessati all’esodo, come indicati nel modulo SC96. La Struttura territoriale competente, ricevuto dall’impresa interessata il contratto sottoscritto, procede alla verifica della sussistenza del requisito dimensionale, dando riscontro all’azienda, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, dell’avvenuta verifica del requisito dimensionale, dell’attribuzione del codice autorizzazione (C.A.) “9J” e dell’avvenuta consegna della documentazione alla Direzione centrale Pensioni. Nel caso di domanda inoltrata alla Struttura territoriale non competente, quest’ultima provvede all’inoltro della documentazione alla quella competente. I datori di lavoro in possesso dei requisiti devono presentare la domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione di indennità mensile (art. 41, D.L. n. 148/2015), del primo lavoratore interessato dal piano di esodo previsto dal contratto di espansione.
Per inserire le domande di certificazione del diritto, il referente aziendale accede al “PRAT” previo accreditamento. Nella voce di menu “Certificazione dei lavoratori” deve essere selezionato il piano di esodo di riferimento e, quindi, nella sezione “Caricamento codici fiscali” devono essere inseriti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare i requisiti di accesso alla prestazione. L’inserimento dei codici fiscali può essere effettuato anche in modo massivo attraverso il caricamento di un file contenente la lista dei lavoratori interessati. Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente, che deve provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni, salvo diversa comunicazione.
Il referente aziendale, dal menu “Calcolo importo e lettere di certificazione”, seleziona dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione per il diritto positiva e per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo dell’indennità. Con riferimento a tali soggetti il referente aziendale deve, inoltre, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. L’importo della prestazione viene calcolato sulla base della contribuzione accreditata al momento della lavorazione e della decorrenza per l’accesso all’esodo (pensione teoricamente spettante alla stessa decorrenza della prestazione di accompagnamento a pensione). Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente, che deve provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni.
La domanda dell’indennità è presentata esclusivamente dall’azienda in modalità telematica accedendo alla sezione “Domanda di indennità” del “PRAT”. Il referente aziendale può inserire nel “PRAT” la domanda di prestazione solo dopo l’acquisizione, da parte della Struttura territoriale competente, della garanzia o del pagamento in unica soluzione. La prestazione, individuata come “Indennità espansione art. 41, comma 5bis dlgs 148/2015”, non può avere la decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021 e scadenza non oltre 5 anni successiva alla decorrenza. La prestazione è incompatibile con le pensioni dirette di vecchiaia o anzianità, con l’assegno ordinario di invalidità (se l’assegno è finalizzato alla pensione anticipata) e con la pensione di inabilità. La tassazione è effettuata con la tassazione IRPEF per scaglioni. Tale indennità non ha natura di trattamento pensionistico e di conseguenza:
– ai fini fiscali, viene attribuita d’ufficio la detrazione personale da lavoro dipendente;
– non viene perequata annualmente;
– non è assoggettata alla trattenuta ex ONPI;
– non sono riconoscibili trattamenti di famiglia;
– non sono riconoscibili prestazioni collegate al reddito;
– sono previsti contributi sindacali per le organizzazioni sindacali appositamente convenzionate.
Il provvedimento di liquidazione, con il numero identificativo della prestazione, la decorrenza, la scadenza e l’importo lordo mensile spettante, viene inviato al lavoratore beneficiario. Nella comunicazione si rammenta al lavoratore che, per ottenere la pensione alla scadenza dell’indennità, occorre presentare la relativa domanda in tempo utile. Il pagamento viene effettuato esclusivamente con valuta al primo giorno bancabile, anche nel caso di prima liquidazione. La prestazione è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello previsto per la decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia o di anticpata. Unitamente all’ultimo mese di assegno vanno corrisposti i dodicesimi di tredicesima spettanti. Il dettaglio del pagamento viene messo a disposizione del beneficiario nel “Cassetto previdenziale”. Il pagamento al beneficiario è subordinato alla conferma dell’avvenuto versamento della provvista.

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