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Contributi e indennità Covid nelle dichiarazioni fiscali: chiarimenti

8 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche di compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi ed Irap, in ordine al corretto inserimento dei contributi e delle indennità Covid nelle dichiarazioni fiscali, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “Sostegni-bis”. Nelle Faq i chiarimenti.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1-bis del D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto “Sostegni-bis”), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 2021, che ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 137/2020 (cd. Decreto “Ristori”).

Si ricorda che il citato articolo 10-bis disciplina la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19.
In particolare, in base alla norma, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il comma 2 (abrogato) della disposizione subordinava l’applicazione della detassazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Per questo era prevista l’indicazione dei contributi e delle indennità Covid nei modelli di dichiarazione dei redditi e Irap, sia nei quadri di determinazione del reddito e del valore della produzione, sia nel prospetto degli aiuti di Stato.
Per effetto dell’abrogazione, le suddette indennità non devono più essere riportate nei quadri di determinazione del reddito (di impresa o lavoro autonomo), né nei quadri di determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, e tantomeno nel prospetto degli aiuti di Stato.

Il 6 settembre 2021, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche relative alla trasmissione dei modelli dichiarativi, ai fini del corretto inserimento dei contributi e delle indennità Covid.
I contribuenti che hanno già presentato le due dichiarazioni, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, non sono tenuti a rettificarle per adeguarsi alla novità.

Attraverso le Faq l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– nel prospetto degli aiuti di stato del quadro Rs, non deve essere indicato l’importo relativo ai sostegni economici accreditati in virtù delle misure straordinarie adottate per far fronte alla crisi pandemica (codici 20, 22, 23, 27 e 28 della “Tabella codici aiuti di Stato” disponibile nelle istruzioni al modello Redditi), in quanto già conosciuto dal Fisco e, quindi, desumibile ai fini dell’inserimento nel Registro nazione degli aiuti di Stato;
– l’annotazione dell’assegnazione del contributo a fondo perduto nel prospetto va fatta tenendo conto della data di erogazione della somma;
– non deve essere indicato il risparmio d’imposta conseguente alla detassazione dei contributi e delle indennità Covid;
– il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e il bonus locazioni previsti dal decreto “Rilancio”, non devono essere segnalati nel quadro RE del modello Redditi e neppure nella dichiarazione Irap, ma soltanto nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS;
– le somme erogate da altre amministrazioni (come l’indennità di 600 euro versate dall’Inps per gli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non sono qualificabili come aiuti fiscali automatici, e pertanto non devono essere indicate nel relativo prospetto;
– i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato;
– in tema di Irap, i contributi a fondo perduto accreditati dall’Agenzia delle Entrate devono essere riportati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 se indicati nel conto economico in una voce rilevante ai fini dell’Irap, mentre non compaiano nel quadro IQ se il contribuente applica il metodo fiscale.

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