Istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo degli sportivi professionisti impatriati per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 10 marzo 2021, n. 17/E). L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
Per i rapporti tra società e sportivi professionisti, i redditi sopra elencati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. L’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile (art. 16, commi 5-quater e 5-quinquies, D.Lgs. n. 147/2015).
I soggetti che optano per l’adesione al regime agevolato devono provvedere annualmente al versamento del contributo entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista (art. 2, co. 1, DPCM 26 gennaio 2021).
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021 (art. 5, DPCM 26 gennaio 2021).
Tanto premesso, per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo:
– “1900” denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati – adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
* nel campo “tipo”, la lettera “R”;
* nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro;
* nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;
* nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
* nel campo “importi a debito versati”, il contributo dovuto.