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Contribuzione 2021 per artigiani ed esercenti attività commerciali

9 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Si comunicano gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2021.

Per il 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00. Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni24%24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni22,35%22,44%

La riduzione contributiva al 22,35 % (artigiani) e 22,44% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità)€ 3.587,29 (3.579,85 IVS + 7,44 maternità)

 

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità)€ 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 297,75 (297,13 IVS + 0,62 maternità)€ 298,94 (298,32 IVS + 0,62 maternità)

Per l’anno 2021, il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00. Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Scaglione di redditoArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 annifino a € 47.379,0024%24,09%
superiore a € 47.379,0025%25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 annifino a €

47.379,00

22,35%22,44%
superiore a € 47.379,0023,35%23,44%

Per l’anno 2021, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 78.965,00 (€ 47.379,00 + € 31.586,00). Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni€19.267,46

(47.379,00*24%+31.586,00*25%)

€ 19.338,53 (47.379,00*24,09% + 31.586,00*25,09)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€17.964,54

(47.379,00*22,35%+31.586,00*23,35%)

€18.035,61(47.379,00*22,44% + 31.586,00 *23,44%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
 ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni€25.289,96

(47.379,00*24%+55.676,00*25%)

€ 25.382,71

(47.379,00*24,09%

+55.676,00*25,09%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€23.589,55

(47.379,00*22,35%+55.676,00*23,35%)

€ 23.682,30

(47.379,00*22,44%

+55.676,00*23,44%)

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
– è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
– è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2021, ai redditi 2021, da denunciare al fisco nel 2022).
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:  17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

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