Con la conversione del DL Sostegni si prevedono modifiche alla disciplina per la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e per il sostegno dei settori alberghiero e termale (Atto Camera 3099). Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 La norma, introdotta presso il Senato, estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 110). Sostegno dei settori alberghiero e termale La disposizione, introdotta al Senato, reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.