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Covid-19: chiarimenti dal Ministero dell’Interno

20 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero dell’Interno con la circolare 18 gennaio 2021 ha fornito chiarimenti sugli ultimi provvedimenti adottati dal Governo nei giorni scorsi (D.L. n. 2/2021 e D.P.C.M. 14 gennaio 2021) che hanno introdotto nuove misure contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e del carattere ancora particolarmente diffusivo del fenomeno pandemico in atto, nei giorni scorsi sono stati adottati ulteriori, urgenti provvedimenti finalizzati a rafforzare, nella consueta ottica di prevenzione e precauzione, le misure di contenimento della diffusione del contagio sull’intero territorio nazionale.

Con riguardo al D.L. n. 2/2021 il Ministero dell’Interno ha precisato sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, il provvedimento ha conseguentemente fissato al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio. Lo stesso decreto, inoltre, da un lato conferma fino al 15 febbraio 2021, la previsione delle già vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse, con la consueta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, dall’altro, detta ulteriori disposizioni in tema di spostamenti, che troveranno applicazione fino al 5 marzo 2021 e specificate nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

L’eventuale favorevole andamento epidemiologico, in presenza di uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso e quando l’incidenza settimanale dei contagi risulti inferiore, per tre settimane consecutive, a 50 casi ogni 100.000 abitanti, darà luogo, con ordinanza del Ministro della Salute, al passaggio del territorio regionale interessato in una cosiddetta “area bianca”, nella quale non si applicheranno le misure restrittive previste dall’attuale normativa anti-COVID per l’area “gialla”, per quella “arancione” e quella “rossa”, bensì appositi protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con il D.P.C.M. 14 gennaio 2021,  viene confermato l’impianto già delineato con gli analoghi precedenti provvedimenti emergenziali, secondo il quale le disposizioni relative all’area “gialla”, contengono previsioni di portata generale che, ove non derogate in maniera più restrittiva dai successivi articoli relativi all’area “arancione” e a quella “rossa”, trovano applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali.

Area Gialla

Spostamenti

Confermata la vigenza del divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).

Inoltre, in ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

È sancito il divieto, con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso”.

Musei, istituti e luoghi della cultura

Ai sensi della disposizione in esame il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura finora sospeso, viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Attività didattica

Con decorrenza dal 18 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza è garantita per un minimo del 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Università

Le attività universitarie didattiche e curriculari possono svolgersi oltre che a distanza anche in presenza, secondo i rispettivi piani organizzativi, predisposti in base all’andamento del quadro epidemiologico e tenendo conto delle esigenze formative.

Procedure concorsuali

Un elemento di novità è rappresentato dalla previsione in base alla quale dal 15 febbraio 2021 sono consentite, nel rispetto di appositi protocolli anti-COVID, le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.

Attività commerciali al dettaglio

Viene ampliato l’ambito delle attività che restano consentite durante le chiusure festive e prefestive dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili, facendovi ora rientrare anche le librerie.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Una novità importante introdotta riguarda l’asporto di cibi e bevande. Infatti, in relazione all’esigenza di prevenire gli assembramenti, l’asporto è ora consentito esclusivamente fino alle ore 18.00 per le attività commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).

Impianti nei comprensori sciistici

Decorre dal 15 febbraio 2021 l’apertura, per gli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro subordinata all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Area Arancione

Spostamenti; didattica in presenza; servizi di ristorazione; musei e mostre

Premesso che la mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area “arancione” resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause discriminanti menzionate in precedenza, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata subiscono, in area “arancione”, una restrizione territoriale, essendo consentiti esclusivamente in ambito comunale.

Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, il D.P.C.M. ne ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell’asporto fino alle ore 22,00, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all’area “gialla”, si introduce il nuovo limite orario delle ore 18,00.

Viene ribadita esplicitamente, inoltre, come misura di maggior rigore, la sospensione delle attività museali e delle mostre.

Infine, la ripresa in presenza delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado segue le stesse previsioni già illustrate con riguardo all’area “gialla”.

Area rossa

Il complesso delle misure più restrittive introdotte con il D.P.C.M. per i territori ricadenti in area “rossa” resta sostanzialmente immutato rispetto a quello delineato dal quadro precedentemente in vigore e oggetto di commento nelle pregresse circolari.

A tali misure, si aggiungono le specifiche prescrizioni in tema di spostamenti e attività di ristorazione con modalità di asporto, di contenuto identico a quelle introdotte nei territori in area “arancione”.

In particolare, la limitazione delle regole generali di spostamento in area “rossa” trova un’eccezione nella possibilità, ammessa anche in tale area, di recarsi in un’abitazione privata abitata, in ambito comunale, con le stesse modalità previste per le altre aree.

Anche con riferimento all’area “rossa” viene ribadita in modo espresso la misura della sospensione delle mostre e dei servizi museali e degli altri istituti e luoghi della cultura.

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