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Credito d’imposta a favore delle fondazioni per la promozione del welfare di comunità

13 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per il solo anno 2021, al fine di garantire il più ampio accesso al contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle fondazioni, i termini delle delibere di impegno e della trasmissione dell’elenco delle fondazioni finanziatrici sono rispettivamente differiti al 30 novembre 2021 e al 10 dicembre 2021 (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 30 luglio 2021)

La legge di bilancio 2018 ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativamente ai progetti promossi dalle fondazioni medesime e finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale (art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, successivamente prorogato al 2022, ridotte ad un importo pari a 60 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 2019 secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni; il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni comunicano all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere di impegno, con l’indicazione per ognuna della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell’ambito di intervento dei progetti finanziati.
ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 31 ottobre di ogni anno (Ministro del lavoro e delle politiche sociali decreto 29 novembre 2018).
Per il solo anno 2021, al fine di garantire il più ampio accesso al contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, i termini sopra indicati sono rispettivamente differiti al 30 novembre 2021 e al 10 dicembre 2021.

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