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Credito d’imposta locazioni: chiarimenti dal Fisco

21 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, fornite precisazioni sul soggetto che esercita l’attività turistico- ricettiva e delle agenzie di viaggio con domicilio fiscale in un comune colpito da un evento calamitoso (Agenzia delle entrate – Risposta 15 ottobre 2021, n. 713).

 

L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (comma 3 dell’articolo 28).
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (comma 3 dell’articolo 28).
Il credito d’imposta in questione è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (comma 5 dell’articolo 28).
Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 713 del 2021, ha fornito precisazioni in merito alla possibilità di fruire del credito di imposta locazioni in relazione all’attività alberghiera. Nello specifico, nel caso di una società che esercita l’attività alberghiera e che ha domicilio fiscale in un territorio colpito da un evento calamitoso il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, sempreché sia in possesso dei requisiti quali:
   * domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso,
   * sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) e
   * domicilio fiscale o sede operativa stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento,
la stessa può fruire del credito di imposta di cui all’articolo 28 del Decreto rilancio per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.

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