Con il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe approvato alla Camera (ora all’esame del Senato), è stata disposta la proroga della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti necessari al mantenimento dei benefici “prima casa” (art. 3, co. 11-bis, DdL Milleproroghe) Nell’ambito delle misure urgenti in materia di adempimenti fiscali adottate con il cd. “Decreto Liquidità” (art. 24, D.L. n. 23/2020) sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento dei benefici “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
In particolare, i termini oggetto di sospensione riguardano:
– il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
– il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Il DdL Milleproroghe modifica l’art. 24 del D.L. n. 23/2020 posticipando il termine finale del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2021.