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Decontribuzione Sud e imprese armatoriali: precisazioni

13 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono indicazioni operative per la fruizione della c.d. Decontribuzione Sud per le imprese armatoriali.

L’articolo 88 del DL n. 104/2020 – come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 664, della L. n. 178/2020, nonché dall’articolo 73, comma 7, del DL 25 maggio 2021 n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) – dispone che “i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali”. Il comma 2 dell’articolo 88 demanda a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle modalità attuative dell’esonero in argomento.
Tenuto conto che tale decreto, finalizzato a dare attuazione all’esonero di cui all’articolo 88, non è ancora stato emanato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è autorizzato per le imprese armatoriali – in attesa dell’attuazione dell’esonero di cui al citato articolo 88 – l’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 27 del DL 104/2020.
Nel dettaglio, possono accedere alla riduzione contributiva le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 27 del DL n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La Decontribuzione Sud è riconosciuta per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.
Le predette imprese armatoriali assolvono agli obblighi informativi e contributivi su posizioni contributive accese per ciascuna nave in armamento (articolo 10 della legge n. 413/1984). Tali posizioni contributive sono caratterizzate dal c.s.c. 1.15.02, senza c.a. 2N o 2S.
Tenuto conto dell’incumulabilità della Decontribuzione Sud con l’esonero totale disciplinato dall’articolo 6 del DL n. 457/1997, l’Istituto rammenta che non è possibile operare la riduzione contributiva ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 sulle matricole contributive caratterizzate dal c.a. 9F.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori marittimi per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi da ottobre 2020 al mese precedente l’esposizione dell’importo del mese corrente.
La valorizzazione dell’elemento <ImportoCorrIncentivo> può essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza fino a dicembre 2021, mentre l’elemento <ImportoArrIncentivo> può essere effettuata nei flussi Uniemens con periodo competenza giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i codici in uso “L540” e “L543”.

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