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Decontribuzione Sud, nel caso di lavoro somministrato rileva la sede dell’utilizzatore

1 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Riformando l’indirizzo precedentemente espresso, su parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps comunica che, nelle ipotesi in cui l’attività di lavoro venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione Sud deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione (messaggio 31 marzo 2021, n. 1361)

In considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.
Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione.
Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.
Con riferimento al contratto di somministrazione, l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, co. 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81). In altri termini, il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’agenzia di somministrazione è trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione, imputati all’utilizzatore. Pertanto, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.
Sulla base del mutamento di indirizzo illustrato, pertanto, le Strutture territoriali, in sede di valutazione dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle agenzie di somministrazione, hanno cura di verificare, sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello “UniSomm” dall’agenzia medesima, se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocato nelle regioni ammesse alla misura, potendo attribuire in tal caso il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021.
A seguito dell’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione da parte delle Strutture territoriali, le agenzie di somministrazione possono fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse, secondo le indicazioni già fornite (Inps, circolari n. 122 del 22 ottobre 2020 e n. 33 del 22 febbraio 2021).
Per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, inoltre, alla luce delle indicazioni fornite in aderenza al differente orientamento ministeriale precedentemente espresso, non si procede al recupero della misura.
Resta fermo che, dal mese di aprile 2021, la fruizione della Decontribuzione Sud è considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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