Forniti chiarimenti circa l’applicabilità alle cooperative sociali del termine per il deposito del bilancio sociale previsto per il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio, di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 117/2017 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 24 giugno 2021, n. 8452). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota congiunta con il MISE n. 23103/2019, ha chiarito che la redazione del bilancio sociale dovrà avvenire in conformità, e con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, secondo la tempistica prevista dalle linee guida, adottate successivamente con il D.M. 4 luglio 2019, le cui disposizioni sono applicabili alle imprese sociali, alle cooperative sociali quali imprese sociali “di diritto” nonché agli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui al d.lgs. 112/2017 aventi ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.
Con riferimento alla tempistica di deposito, le linee guida stabiliscono, con riferimento alle imprese sociali, che “in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell’art. 1, comma 5, di quest’ultimo, la medesima scadenza (…), applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore”, individuata nella data del 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente (ex art. 48, comma 3, codice del Terzo settore); chiarendo ulteriormente che “Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.”
Nulla osta ad un deposito effettuato prima del 30 giugno – ad esempio contestualmente al bilancio di esercizio per gli enti per i quali tale ultimo adempimento abbia scadenza antecedente. Inoltre, sempre per le richiamate ragioni di semplificazione procedimentale, qualora in virtù di specifiche disposizioni (nello specifico, oltre agli eventuali casi di cui alla normativa civilistica “ordinaria” quelle “straordinarie” di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n.27/2020) gli enti siano legittimati a depositare il bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno entro la stessa data adempiere anche al deposito del bilancio sociale.
Con specifico riguardo alle cooperative sociali, il Ministero rappresenta che non si ravvisano ostacoli all’applicabilità del medesimo termine e con le medesime eccezioni sopra rappresentate, anche alla luce delle previsioni di cui all’articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017, ove si consideri che l’art. 3, comma 1 del Codice stabilisce che le disposizioni del medesimo “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare”, tra cui sicuramente quella delle cooperative sociali.
Pertanto, i termini per il deposito del bilancio sociale di cui all’articolo 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, richiamati dalle linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, sono pienamente e legittimamente applicabili alle cooperative sociali.