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Deroga all’obbligo di causale anche per i somministrati a termine

4 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’articolo 8, comma 1, DL n. 104/2020 è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione della fase emergenziale, possono essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge. Lo slittamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale, non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata (Min. Lav., interpello 03 marzo 2021, n. 2).

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è un ente pubblico economico con funzioni di regolazione del settore energetico e ambientale, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In base allo statuto vigente, i rapporti di lavoro del personale dipendente di tale Ente sono disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva del settore elettrico.
La CSEA – con riferimento all’art. 8, co. 1, lett. a) del DL 14 agosto 2020, n. 104 che, in virtù dell’emergenza Covid-19, consente, in deroga all’art. 21, D. Lgs.15 giugno 2010, n. 81, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste – chiede, in particolare, se la deroga richiamata sia applicabile anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine. Il Ministero del lavoro precisa in merito quanto segue.
La disposizione in esame, la cui validità è stata prorogata sino al 31 marzo 2021 dalla legge di bilancio 2021, prevede che la proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.
In base all’articolo 30 del citato D. Lgs. n. 81/2015 – ricorda il Ministero del lavoro – la somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Datore di lavoro resta quindi il somministratore che, in vista dell’invio presso l’utilizzatore, può assumere i lavoratori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In quest’ultimo caso, il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore è soggetto alla disciplina propria del contratto a termine, dettata dal Capo III del medesimo D.Lgs. n. 81/2015, con la sola esclusione delle seguenti disposizioni:
– articolo 21, comma 2, che prevede lo stop&go tra due successivi contratti a termine;
– articolo 23, che fissa la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine al 20% degli occupati a tempo indeterminato;
– articolo 24, che assicura ai lavoratori a termine il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Tra le esclusioni non sono, invece, contemplate le altre disposizioni dell’articolo 21, tra cui il comma 01 che richiama l’obbligo delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, per qualsiasi ipotesi di rinnovo di un contratto a termine, nonché per le proroghe eccedenti i 12 mesi.
Nel caso della somministrazione, le causali vanno riferite all’utilizzatore e per la proroga deve, farsi riferimento anche all’articolo 34, comma 2, in base al quale il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro stipulato dall’agenzia di somministrazione può sempre essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
L’articolo 22 del CCNL per le agenzie di somministrazione, firmato in data 15 ottobre 2019, ha previsto per ogni singolo contratto di somministrazione a termine un massimo di 6 proroghe nell’arco del limite legale di 24 mesi; 8 proroghe nell’eventualità in cui il CCNL applicato dall’utilizzatore estenda la durata massima dei contratti a termine oltre i 24 mesi.
La norma sulla proroga di cui al citato articolo 34, comma 2, deve comunque essere letta in combinato disposto con la previsione di cui all’articolo 21, comma 01, D.Lgs. n. 81/2015, che richiede – ove la proroga stessa superi i dodici mesi – la presenza delle causali.
La deroga introdotta dall’articolo 8, comma 1, del DL n. 104/2020 riguarda, a ben vedere, proprio il comma 01 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono dunque in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali, riferite all’utilizzatore.
Pertanto, il Ministero del lavoro ritiene che l’articolo 8, comma 1, DL n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
Si ribadisce che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata, in quanto tale facoltà è espressamente utilizzabile “per una sola volta”.
Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio di salvaguardare lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati e, altresì, con l’obiettivo di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

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