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Determinato il Premio di Risultato per i dipendenti ANAS

12 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il giorno 7/7/2021, tra ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, UGL Viabilità e Logistica, SADA FAST CONFSAL, SNALA CISAL, l’accordo relativo alla determinazione e all’erogazione del Premio di Risultato anno 2020 ai dipendenti del Gruppo Anas

In attuazione del CCNL per i dipendenti del Gruppo ANAS del 19/12/2016 e dell’accordo del 31/7/20218, istitutivo del premio di Risultato, le Parti si sono incontrate per la valutazione degli indicatori di redditività, di produttività e di qualità per l’individuazione dell’importo del Premio relativo all’anno 2020.
Pertanto, hanno convenuto che ai lavoratori occupati nell’anno 2020 nelle Società ANAS S.p.A., ANAS International Enterprise S.p.A., Quadrilatero Marche ed Umbria siano riconosciuti, a titolo di premio di risultato, gli importi di seguito indicati riparametrati per ciascun livello professionale, utilizzando come riferimento la posizione economica ed organizzativa B1:

Parametri

Posizioni economiche

Importo

240A1.097,42
200A1914,52
170B777,34
155B1708,75
140B2640,16
115C525,85
100C1457,26

L’erogazione del Premio avverrà per l’anno 2021 con le competenze del mese di settembre.

Il Premio di Risultato spetta a tutto il personale a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, occupati nell’anno a cui si riferisce lo stesso e presenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato sarà corrisposto un premio corrispondente ad un dodicesimo della quota annua del premio per ogni mese di servizio prestato nell’anno di competenza, purché gli stessi siano ancora presenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
L’importo del premio, potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto all’applicazione della detassazione ai sensi di legge, secondo le modalità definite, alle forme di welfare previste dalla contrattazione collettiva.
L’importo convertito potrà essere destinato al Fondo di previdenza complementare Eurofer, in aggiunta alla somma già stabilità nel vigente CCNL dipendenti e agli ulteriori servizi di welfare presenti nella piattaforma.
L’importo del premio convertito dal dipendente, destinato al welfare, sarà incrementato di un contributo aziendale pari al 10%.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte delle somme di cui al presente punto, le somme residue saranno destinate al Fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
In tal caso la quota convertita in welfare per scelta del lavoratore, qualora lo stesso ne abbia diritto, non concorrerà nel rispetto dei limiti indicati nella normativa di riferimento, a formare redditi di lavoro dipendente, ne sarà soggetta all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 comma 182 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.

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