La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di più violazioni riguardanti l’omessa o ritardata trasmissione di dichiarazioni fiscali, la sanzione dovuta dall’intermediario incaricato è determinata applicando il cumulo giuridico e non quello materiale (Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26911). Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il professionista abilitato ha tardivamente inviato n. 32 dichiarazioni dei redditi, con plurimi file, oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’applicazione del cumulo giuridico per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in relazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha irrogato le sanzioni dovute applicando il “cumulo materiale”.
L’atto è stato impugnato dal professionista con ricorso che è stato accolto dai giudici tributari, i quali hanno affermato che in caso di violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, devono ritenersi applicabili le disposizioni riguardanti il “cumulo giuridico” previsto in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare, secondo i giudici, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario è possibile distinguere le violazioni formali da quelle non formali, ben potendo ipotizzarsi fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazione non meramente formale) e quella in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni irrogate per ogni singolo file contenente le dichiarazioni trasmesse tardivamente, non potendo ravvisarsi il concorso materiale o formale delle violazioni.
In base alla disciplina sanzionatoria (art. 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997), in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati (intermediari), a carico degli stessi si applica la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 5.164.
In proposito, la Corte Suprema ha affermato che l’adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza dell’Agenzia delle Entrate è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
Il rinvio ai principi generali recati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’unica esclusione della preventiva notifica dell’atto di contestazione, comporta che nella determinazione della sanzione per la tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni fiscali da parte dell’intermediario incaricato trova applicazione anche il principio del favor rei (art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997), in base al quale “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
Ne discende che, qualora l’intermediario incaricato incorra in più violazioni riguardanti la trasmissione telematica delle dichiarazioni, avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, si applica il cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e non il cumulo materiale.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che ben si possono distinguere anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario le violazioni formali da quelle non formali (ed anche individuare le “meramente formali), in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).