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Dipendente turnista e intervallo non lavorato: diritto alla mensa o al buono pasto

5 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono, ma la norma contrattuale deve essere interpretata in combinato disposto con l’articolo 8 D.Lgs. n. 66/2003, in quanto da tali norme deriva che il diritto alla mensa deve identificarsi con il diritto alla pausa e dunque, riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Nel caso di specie, il dipendente turnista di Azienda Ospedaliera ha diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, in quanto per l’articolazione del suo orario di lavoro non può usufruire del servizio di mensa istituito dall’Azienda, non potendo sospendere il servizio di assistenza e non sussistendo un servizio di mensa serale.

La vicenda
La Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da dipendente turnista di Azienda Ospedaliera, accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno. La Corte territoriale aveva osservato che l’articolo 29, comma 2, CCNL integrativo comparto Sanità, del 20 settembre 2001, doveva essere interpretato in combinato disposto con l’articolo 8 D.Lgs. n. 66/2003, in quanto da tali norme derivava che il diritto alla mensa doveva essere identificato con il diritto alla pausa e dunque, riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore.
In particolare il lavoratore, svolgeva nel turno pomeridiano un orario di sette ore e nel turno notturno un orario di undici ore, quindi non avrebbe potuto usufruire del servizio di mensa istituito perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza e non vi era un servizio di mensa serale. Pertanto, doveva riconoscersi il suo diritto ai buoni pasto.
L’Azienda Ospedaliera, con unico motivo di ricorso, ha dedotto che, invece, secondo la norma contrattuale il criterio per riconoscere il diritto alla mensa era l’impossibilità, in relazione alla articolazione dell’orario di lavoro, di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro. Quindi, il dipendente poteva provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare il turno pomeridiano o il turno notturno ed il citato articolo 8, D.Lgs. n. 66/2003 non attribuiva diritto alla mensa, bensì disciplinava esclusivamente il diritto alla pausa, essendo soltanto una possibilità quella di consumare il pasto durante la pausa.

La decisione della Cassazione
Secondo la Cassazione il ricorso è infondato. E’ orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); dunque, proprio per la suindicata natura, il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
Nel caso di specie, relativo a lavoratore turnista di Azienda Ospedaliera, viene in rilievo l’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, secondo il quale:
– le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
– tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa, compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario;
– il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a trenta minuti;
– il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.

La citata disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall’articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009), come segue: le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
La questione di causa consiste quindi nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell’orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. Un indice interpretativo deriva dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto, ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto, è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato, diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Si conviene dunque sul fatto che la «particolare articolazione dell’orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro, di qui il rilievo dell’articolo 8, D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, quindi, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
Il fatto che – secondo la stessa difesa di parte ricorrente – il diritto alla mensa oltre che ad un’obbligatoria sosta lavorativa sia legato contrattualmente anche alla necessità che l’attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto», sarebbe stato, in maniera chiara, espresso dalle parti sociali, con l’indicazione precisa di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa; fasce che, invece, non sono previste.
Il giudice del merito ha pertanto correttamente interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell’impugnazione.

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